Art. 4 
 
  1. Le modalita' di registrazione e  comunicazione  di  informazioni
previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto non si applicano: 
    a) ai dispositivi medico  diagnostici  in  vitro,  come  definiti
dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8  settembre
2000, n. 332; 
    b) ai dispositivi su misura di cui all'art. 1, comma  2,  lettera
d) del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; 
    c) ai dispositivi su misura di cui all'art. 1, comma  2,  lettera
d) del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507. 
  2. Per  le  registrazioni  e  comunicazioni  di  cui  al  comma  1,
continuano  a  rimanere  valide  le  modalita'  di  registrazione   e
comunicazione preesistenti, riportate sul sito  del  Ministero  della
salute  (www.ministerosalute.it),  nell'area   tematica   Dispositivi
medici.