Art. 4 1. Le modalita' di registrazione e comunicazione di informazioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto non si applicano: a) ai dispositivi medico diagnostici in vitro, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332; b) ai dispositivi su misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; c) ai dispositivi su misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507. 2. Per le registrazioni e comunicazioni di cui al comma 1, continuano a rimanere valide le modalita' di registrazione e comunicazione preesistenti, riportate sul sito del Ministero della salute (www.ministerosalute.it), nell'area tematica Dispositivi medici.