Art. 6 
 
  1. Il Ministero  della  salute  iscrive  altresi'  nel  Repertorio,
previo inserimento dei relativi dati, secondo le  procedure  previste
dai precedenti articoli  2  e  3,  i  seguenti  dispositivi,  la  cui
registrazione non e' prevista come obbligatoria dal presente  decreto
e per i quali il registrante abbia dichiarato la disponibilita'  alla
vendita al Servizio sanitario nazionale: 
    a) dispositivi medici relativamente ai quali e' stato ottemperato
agli obblighi  previsti  dall'art.  13  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1997, n. 46 o alle  corrispondenti  previsioni  del  decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 anteriormente al 1° maggio 2007; 
    b) i dispositivi medici e gli assemblati  di  dispositivi  medici
immessi in  commercio  in  Italia,  a  partire  dal  1°  maggio  2007
rispettivamente, secondo le procedure previste dall'art. 11, comma 5,
del decreto legislativo 24 febbraio  1997,  n.  46  e  le  previsioni
dell'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dai soggetti
di cui all'art.  1,  che  hanno  sede  legale  fuori  del  territorio
italiano. 
  2.  Nelle  gare  per  l'acquisizione,  a  qualsiasi   titolo,   dei
dispositivi medici di cui  al  comma  1  e,  piu'  in  generale,  nei
rapporti commerciali, le strutture del Servizio  sanitario  nazionale
si astengono dal  richiedere  ai  fornitori  qualsiasi  informazione,
dichiarata  dai  fornitori  stessi  disponibile  nel  Repertorio  dei
dispositivi medici, aggiornata alla data della dichiarazione.