Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; b) «legge», la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; c) «accreditamento», l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; d) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo nazionale che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; e) «valutazione della conformita'», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; f) «organismo di valutazione della conformita'», un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; g) «valutazione inter pares», un processo di valutazione di un organismo nazionale di accreditamento eseguito da altri organismi nazionali di accreditamento conformemente ai requisiti del regolamento e, ove applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali; h) «autorita' di vigilanza del mercato», un'autorita' di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; i) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione; l) «normativa comunitaria di armonizzazione», la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; m) «organismo nazionale italiano di accreditamento» l'organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia ai sensi della legge. n) «autorita' nazionale italiana per l'accreditamento», l'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico referente per le attivita' di accreditamento e punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge.