Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 765/2008 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme  in  materia
di accreditamento e vigilanza del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
    b) «legge», la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in
materia di energia»; 
    c) «accreditamento», l'attestazione  da  parte  di  un  organismo
nazionale  di  accreditamento  che  certifica  che   un   determinato
organismo  di  valutazione  della  conformita'  soddisfa  i   criteri
stabiliti  da  norme  armonizzate  e,  ove  appropriato,  ogni  altro
requisito  supplementare,  compresi  quelli  definiti  nei  rilevanti
programmi  settoriali,  per  svolgere  una  specifica  attivita'   di
valutazione della conformita'; 
    d) «organismo nazionale  di  accreditamento»,  l'unico  organismo
nazionale che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale  Stato
a svolgere attivita' di accreditamento; 
    e)  «valutazione  della  conformita'»,  la   procedura   atta   a
dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un
processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo
siano state rispettate; 
    f) «organismo di valutazione della conformita'», un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    g) «valutazione inter pares», un processo di  valutazione  di  un
organismo nazionale di accreditamento  eseguito  da  altri  organismi
nazionali  di   accreditamento   conformemente   ai   requisiti   del
regolamento e, ove  applicabili,  ad  altre  specificazioni  tecniche
settoriali; 
    h) «autorita' di vigilanza  del  mercato»,  un'autorita'  di  uno
Stato membro preposta alla vigilanza del mercato  nel  territorio  di
tale Stato; 
    i) «marcatura CE», una  marcatura  mediante  cui  il  fabbricante
indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella  normativa  comunitaria  di  armonizzazione  che   ne   prevede
l'apposizione; 
    l)  «normativa  comunitaria  di  armonizzazione»,  la   normativa
comunitaria che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
    m) «organismo nazionale italiano di  accreditamento»  l'organismo
nazionale di accreditamento  designato  dall'Italia  ai  sensi  della
legge. 
    n) «autorita' nazionale italiana per l'accreditamento», l'ufficio
competente del Ministero dello sviluppo economico  referente  per  le
attivita' di accreditamento e punto di contatto  con  la  Commissione
europea ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge.