Art. 6 Controllo da parte dello Stato 1. Al fine di garantire che l'organismo nazionale italiano di accreditamento soddisfi in modo permanente le prescrizioni di cui all'art. 8 del regolamento e quelle del presente decreto e delle sue successive modifiche e integrazioni, sono eseguiti controlli regolari sulla sua struttura e sull'attivita' svolta. Nell'eseguire i controlli si tiene particolarmente conto dei risultati della valutazione inter pares di cui all'art. 10 del regolamento. 2. Per un efficace esercizio del controllo di cui al comma 1, e' istituita presso l'autorita' nazionale italiana per accreditamento, referente ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge, una commissione di sorveglianza composta da rappresentanti dei Ministeri concertanti. La commissione e' presieduta dal membro designato dal Ministero dello sviluppo economico che provvede all'organizzazione, coordinamento ed attuazione del programma di sorveglianza. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'ufficio competente. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 3. I Ministeri concertanti, nonche' i Ministeri e gli enti pubblici che esprimono un interesse specifico nell'attivita' di accreditamento, designano propri rappresentanti negli organi statutari dell'organismo nazionale italiano di accreditamento e, in particolare, sono rappresentati quali soci nell'organo assembleare e designano propri rappresentanti negli organi direttivi. Il Ministero dello sviluppo economico designa inoltre il presidente del collegio sindacale o analogo organo di controllo e i Ministeri o gli enti pubblici con competenza prevalente per materia designano i presidenti dei comitati settoriali per l'accreditamento, o analoghi organismi comunque denominati, cui e' attribuito il compito di deliberare in materia di accreditamento in ambiti che le norme nazionali vigenti attribuiscono alla competenza di detti Ministeri o di organismi di accreditamento da essi designati. 4. Sulla base del piano di sorveglianza messo a punto dalla commissione di cui al comma 2, ovvero su specifica richiesta della medesima, l'organismo nazionale italiano di accreditamento fornisce la documentazione attestante il mantenimento della conformita' alle prescrizioni di cui al comma 1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento produce tempestivamente informazioni concernenti l'attivita' di accreditamento e controllo degli organismi di valutazione della conformita' svolta, la partecipazione alle valutazioni inter pares, nonche' la documentazione comprovante la conformita' delle tariffe applicate agli indici di congruita' di cui all'art. 7. 5. Allorquando la commissione di cui al comma 2 constata che l'organismo nazionale italiano di accreditamento non soddisfa le prescrizioni del regolamento o non ottempera agli obblighi in esso previsti, definisce i provvedimenti da adottare e li propone, per l'adozione, all'autorita' nazionale per l'accreditamento. L'autorita' si assicura che il provvedimento adottato sia eseguito e ne informa la Commissione europea. 6. Per la trattazione dei reclami avverso le decisioni in materia di accreditamento o avverso la mancata adozione di tali decisioni, l'organismo nazionale italiano di accreditamento istituisce una specifica commissione, autorevole, imparziale e competente, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento. L'organismo medesimo, nel rispetto della legge in materia di protezione dei dati personali, e con particolare riferimento alle esigenze connesse ai ricorsi avverso le predette decisioni o la loro mancata adozione, assicura alla commissione di cui al comma 2 l'accesso alla documentazione in suo possesso secondo le procedure istituite dall'Autorita' nazionale di accreditamento.