Art. 6 
 
 
                   Controllo da parte dello Stato 
 
  1. Al fine di  garantire  che  l'organismo  nazionale  italiano  di
accreditamento soddisfi in modo permanente  le  prescrizioni  di  cui
all'art. 8 del regolamento e quelle del presente decreto e delle  sue
successive modifiche e integrazioni, sono eseguiti controlli regolari
sulla  sua  struttura  e  sull'attivita'  svolta.   Nell'eseguire   i
controlli  si  tiene  particolarmente  conto  dei   risultati   della
valutazione inter pares di cui all'art. 10 del regolamento. 
  2. Per un efficace esercizio del controllo di cui al  comma  1,  e'
istituita presso l'autorita' nazionale italiana  per  accreditamento,
referente ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge, una commissione
di sorveglianza composta da rappresentanti dei Ministeri concertanti.
La commissione e' presieduta dal membro designato dal Ministero dello
sviluppo economico che provvede all'organizzazione, coordinamento  ed
attuazione del programma di sorveglianza. Le funzioni  di  segreteria
sono   svolte   dalla   struttura   dell'ufficio    competente.    La
partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione  di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
  3. I Ministeri concertanti, nonche' i Ministeri e gli enti pubblici
che   esprimono   un   interesse    specifico    nell'attivita'    di
accreditamento,  designano   propri   rappresentanti   negli   organi
statutari dell'organismo nazionale italiano di accreditamento  e,  in
particolare, sono rappresentati quali soci nell'organo assembleare  e
designano propri rappresentanti negli organi direttivi. Il  Ministero
dello sviluppo economico designa inoltre il presidente  del  collegio
sindacale o analogo organo di controllo e  i  Ministeri  o  gli  enti
pubblici con competenza prevalente per materia designano i presidenti
dei comitati settoriali per l'accreditamento,  o  analoghi  organismi
comunque denominati, cui e' attribuito il compito  di  deliberare  in
materia di accreditamento in ambiti che le  norme  nazionali  vigenti
attribuiscono alla competenza di detti Ministeri o  di  organismi  di
accreditamento da essi designati. 
  4. Sulla base  del  piano  di  sorveglianza  messo  a  punto  dalla
commissione di cui al comma 2, ovvero su  specifica  richiesta  della
medesima, l'organismo nazionale italiano di  accreditamento  fornisce
la documentazione attestante il mantenimento della  conformita'  alle
prescrizioni di cui al comma 1.  L'organismo  nazionale  italiano  di
accreditamento  produce  tempestivamente   informazioni   concernenti
l'attivita'  di  accreditamento  e  controllo  degli   organismi   di
valutazione  della  conformita'  svolta,   la   partecipazione   alle
valutazioni inter pares, nonche'  la  documentazione  comprovante  la
conformita' delle tariffe applicate agli indici di congruita' di  cui
all'art. 7. 
  5. Allorquando la commissione  di  cui  al  comma  2  constata  che
l'organismo nazionale italiano  di  accreditamento  non  soddisfa  le
prescrizioni del regolamento o non ottempera agli  obblighi  in  esso
previsti, definisce i provvedimenti da adottare  e  li  propone,  per
l'adozione, all'autorita' nazionale per l'accreditamento. L'autorita'
si assicura che il provvedimento adottato sia eseguito e  ne  informa
la Commissione europea. 
  6. Per la trattazione dei reclami avverso le decisioni  in  materia
di accreditamento o avverso la mancata adozione  di  tali  decisioni,
l'organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento  istituisce  una
specifica commissione, autorevole, imparziale e competente, ai  sensi
dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento. L'organismo medesimo,  nel
rispetto della legge in materia di protezione dei dati  personali,  e
con particolare riferimento alle esigenze connesse ai ricorsi avverso
le predette decisioni o  la  loro  mancata  adozione,  assicura  alla
commissione di cui al comma 2 l'accesso alla  documentazione  in  suo
possesso secondo le procedure istituite dall'Autorita'  nazionale  di
accreditamento.