Art. 10 1. Nell'ambito della situazione di emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, ed al fine di consentire l'assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e privata, per quanto di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, il medesimo Ente e' autorizzato a costituire, fino al 31 dicembre 2010, una struttura composta da 15 unita' di personale di cui 5 unita' da assumere mediante la stipula di contratti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati in euro 540.000,00, ivi comprese le spese di funzionamento e della necessaria attrezzatura, si provvede a carico del bilancio dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi