Art. 10 
 
  1.  Nell'ambito  della  situazione  di  emergenza  derivante  dalla
attuale  situazione  internazionale  e  di  cui   all'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo  2003,  ed
al fine di consentire l'assunzione urgente  di  tutte  le  iniziative
necessarie a ridurre al minimo le  possibilita'  che  si  verifichino
danni all'incolumita' pubblica e privata, per  quanto  di  competenza
dell'Ente Nazionale per  l'Aviazione  Civile,  il  medesimo  Ente  e'
autorizzato a costituire, fino al 31  dicembre  2010,  una  struttura
composta da 15 unita' di  personale  di  cui  5  unita'  da  assumere
mediante la stipula di contratti a tempo determinato in  deroga  alla
normativa vigente. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  quantificati   in   euro
540.000,00, ivi comprese le spese di funzionamento e della necessaria
attrezzatura, si provvede a carico del bilancio  dell'Ente  Nazionale
per l'Aviazione Civile. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi