Art. 5 1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e' istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, un'apposita Struttura per le attivita' di informazione e di carattere divulgativo di supporto al Sottosegretario di cui al medesimo decreto-legge per il coordinamento e la cura dei rapporti con gli organi di informazione nonche' la comunicazione rivolta ai cittadini, alla collettivita' e ad altri enti. 2. La struttura di cui al comma 1 e' coordinata da un'unita' individuata nell'ambito degli iscritti all'Albo nazionale dei giornalisti, anche appartenente alla pubblica amministrazione ed e' composta da due unita' di personale appartenente alla pubblica amministrazione, anche in posizione di comando. 3. Per il personale di cui al comma 1 resta fermo il trattamento economico in godimento. Al coordinatore della struttura e' riconosciuta un'indennita' mensile forfettaria pari all'80% del trattamento economico in godimento con oneri a carico del Fondo della protezione civile. 4. Con successivo decreto del Sottosegretario di cui all'art. 15, comma 1, del sopra citato decreto-legge sono individuati i componenti della Struttura per le attivita' di informazione e di carattere divulgativo ed e' determinato il trattamento economico del coordinatore della medesima Struttura. 5. La societa' per azioni di interesse nazionale denominata «Protezione civile servizi S.p.a.», di cui all'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, per l'espletamento delle attivita' ivi previste, puo' essere destinataria di immobili ad uso governativo da adibire a sede legale.