Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, e' istituita, presso il Dipartimento  della  protezione
civile, un'apposita Struttura per le attivita' di informazione  e  di
carattere divulgativo  di  supporto  al  Sottosegretario  di  cui  al
medesimo decreto-legge per il coordinamento e la  cura  dei  rapporti
con gli organi di informazione nonche' la  comunicazione  rivolta  ai
cittadini, alla collettivita' e ad altri enti. 
  2. La struttura di cui  al  comma  1  e'  coordinata  da  un'unita'
individuata  nell'ambito  degli  iscritti  all'Albo   nazionale   dei
giornalisti, anche appartenente alla pubblica amministrazione  ed  e'
composta da  due  unita'  di  personale  appartenente  alla  pubblica
amministrazione, anche in posizione di comando. 
  3. Per il personale di cui al comma 1 resta  fermo  il  trattamento
economico  in  godimento.  Al   coordinatore   della   struttura   e'
riconosciuta  un'indennita'  mensile  forfettaria  pari  all'80%  del
trattamento economico in godimento con oneri a carico del Fondo della
protezione civile. 
  4. Con successivo decreto del Sottosegretario di cui  all'art.  15,
comma 1, del sopra citato decreto-legge sono individuati i componenti
della Struttura per le  attivita'  di  informazione  e  di  carattere
divulgativo  ed  e'  determinato   il   trattamento   economico   del
coordinatore della medesima Struttura. 
  5.  La  societa'  per  azioni  di  interesse  nazionale  denominata
«Protezione  civile  servizi  S.p.a.»,  di  cui   all'art.   16   del
decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  per  l'espletamento  delle
attivita' ivi previste, puo' essere destinataria di immobili  ad  uso
governativo da adibire a sede legale.