Art. 7 1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3667, e' cosi' sostituito: «Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Orbetello, gia' definito con decreto ministeriale 26 novembre 2007, e' modificato come da planimetria 1:10.000 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 2. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3667, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario delegato puo' erogare un indennizzo, nel limite massimo di euro 1.050.000,00, a favore della Orbetello pesca lagunare S.r.l. per il settore della pesca nell'area lagunare surrogandosi nell'azione nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento. Il Commissario delegato, altresi', per l'anno 2010 effettua una valutazione dei danni subiti dal settore della pesca in relazione all'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore pesca, in relazione al pregiudizio derivante dalla situazione emergenziale. Il Commissario delegato, al fine della valutazione acquisisce ogni elemento utile, debitamente certificato, avvalendosi delle strutture regionali e provinciali. All'erogazione dell'indennizzo di cui al presente comma il Commissario delegato provvede nei limiti delle risorse finanziarie gia' poste a sua disposizione». 3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e' aggiunto il seguente comma: 3. «Il Commissario delegato adegua, anche in ampliamento interessante aree a terra contigue alle medesime, previo esproprio delle stesse, le casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento gia' realizzate in regime commissariale. Puo' altresi' refluire nelle medesime strutture i sedimenti derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica effettuate in laguna ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-quater dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84». 4. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e' cosi' sostituito: «Il Commissario delegato approva i progetti di bonifica e degli impianti di stoccaggio, di trattamento e smaltimento dei sedimenti e dei rifiuti prodotti nelle aree comprese nel perimetro del sito di Orbetello nonche' dei sedimenti individuati nel successivo comma 3, e ne autorizza l'esecuzione. Gli impianti di trattamento dei sedimenti dovranno essere validati da ISPRA e dall'Istituto superiore di sanita'. Il Commissario autorizza altresi', con ricorso alle procedure ordinarie, il recupero dei sedimenti trattati, comunque nel rispetto degli standard di qualita', requisiti e condizioni di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. Le approvazioni e le autorizzazioni sostituiscono quelle dei soggetti indicati dagli articoli 208, ad esclusione del comma 2, e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nell'art. 5, commi 11-bis e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunti dall'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'approvazione dei progetti costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative con i termini di legge ridotti della meta', nonche' sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico». 5. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e' cosi' sostituito; «Per i progetti di cui al comma precedente, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza (VINCA) e' svolta dalle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione decorsi i termini di pubblicazione ridotti della meta', salvo richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi 15 giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, formalizza il provvedimento di compatibilita' ambientale. In caso di mancata espressione dei termini sopra indicati, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri». 6. Il Commissario delegato autorizza, anche previo esproprio delle aree interessate, l'eventuale impiego dei sedimenti dragati per la realizzazione di terreni costieri all'interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-ter dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 7. Il Commissario delegato puo' autorizzare il deposito temporaneo in condizioni di sicurezza sia dei sedimenti che delle singole frazioni granulometriche ottenute a seguito di separazione con metodi fisici entro il limite massimo di trenta mesi, senza limitazioni di quantitativi, nel rispetto delle disposizione di cui al comma 11-quinquies dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 8. Il Commissario delegato puo' derogare, altresi', sulla base di atto motivato, in aggiunta a quanto disposto all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3706/2008, anche alle disposizioni contenute nell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il comma 2. 9. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3706 del 2 ottobre 2008 e' soppresso.