Art. 7 
 
  1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 17 aprile  2008,  n.  3667,  e'  cosi'  sostituito:  «Il
perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale  di  Orbetello,
gia'  definito  con  decreto  ministeriale  26  novembre   2007,   e'
modificato come da planimetria 1:10.000 del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare». 
  2. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17  aprile  2008,  n.  3667,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Il Commissario delegato puo'  erogare  un  indennizzo,  nel
limite massimo di euro 1.050.000,00, a favore della  Orbetello  pesca
lagunare  S.r.l.  per  il  settore  della  pesca  nell'area  lagunare
surrogandosi nell'azione  nei  confronti  dei  soggetti  responsabili
dell'inquinamento. Il Commissario delegato, altresi', per l'anno 2010
effettua una valutazione dei danni subiti dal settore della pesca  in
relazione all'inquinamento in atto  nella  laguna  di  Orbetello,  in
coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato
nel settore  pesca,  in  relazione  al  pregiudizio  derivante  dalla
situazione emergenziale.  Il  Commissario  delegato,  al  fine  della
valutazione acquisisce ogni elemento utile, debitamente  certificato,
avvalendosi delle strutture regionali e  provinciali.  All'erogazione
dell'indennizzo di cui al  presente  comma  il  Commissario  delegato
provvede nei limiti  delle  risorse  finanziarie  gia'  poste  a  sua
disposizione». 
  3. All'art. 2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e' aggiunto il seguente  comma:
3. «Il Commissario delegato adegua, anche in ampliamento interessante
aree a terra contigue alle medesime, previo esproprio  delle  stesse,
le casse di colmata, vasche di raccolta e strutture  di  contenimento
gia' realizzate in regime commissariale. Puo' altresi' refluire nelle
medesime strutture i sedimenti derivanti dalle attivita' di dragaggio
e di bonifica effettuate in laguna ovvero ogni loro singola  frazione
granulometrica ottenuta a seguito di separazione  con  metodi  fisici
nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-quater dell'art. 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84». 
  4. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e'  cosi'  sostituito:  «Il
Commissario delegato approva i progetti di bonifica e degli  impianti
di stoccaggio, di trattamento  e  smaltimento  dei  sedimenti  e  dei
rifiuti prodotti nelle  aree  comprese  nel  perimetro  del  sito  di
Orbetello nonche' dei sedimenti individuati nel successivo comma 3, e
ne autorizza l'esecuzione. Gli impianti di trattamento dei  sedimenti
dovranno essere  validati  da  ISPRA  e  dall'Istituto  superiore  di
sanita'.  Il  Commissario  autorizza  altresi',  con   ricorso   alle
procedure ordinarie, il recupero dei sedimenti trattati, comunque nel
rispetto degli standard di qualita', requisiti e condizioni di cui al
decreto ministeriale del  5  febbraio  1998.  Le  approvazioni  e  le
autorizzazioni  sostituiscono  quelle  dei  soggetti  indicati  dagli
articoli  208,  ad  esclusione  del  comma  2,  e  252  del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nonche' nell'art. 5, commi 11-bis  e  11-quater,  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunti dall'art. 1, comma 996,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  L'approvazione   dei   progetti
costituisce vincolo  per  l'esproprio  e  comporta  dichiarazione  di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in  deroga
all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.163,
salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001 e successive  modifiche  ed  integrazioni,
anche prima dell'espletamento delle  procedure  espropriative  con  i
termini di legge ridotti della meta',  nonche'  sostituisce  ad  ogni
effetto  visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di   organi
regionali,  provinciali  e  comunali  e  costituisce,  ove   occorra,
variante allo strumento urbanistico». 
  5. Il  comma  2  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  del  17  aprile  2008,  n.  3667,  e'  cosi'
sostituito; «Per i progetti di cui al comma precedente, la  procedura
di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e   di   valutazione
d'incidenza  (VINCA)  e'  svolta  dalle  competenti   strutture   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di  45
giorni dall'attivazione decorsi i termini  di  pubblicazione  ridotti
della meta', salvo  richiesta  di  eventuali  integrazioni.  Entro  i
successivi 15 giorni il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali, formalizza il  provvedimento  di  compatibilita'
ambientale.  In  caso  di  mancata  espressione  dei  termini   sopra
indicati, la decisione e' rimessa al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri». 
  6. Il Commissario delegato autorizza, anche previo esproprio  delle
aree interessate, l'eventuale impiego dei sedimenti  dragati  per  la
realizzazione di terreni costieri all'interno del perimetro del  sito
di bonifica di interesse nazionale nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 11-ter dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
  7. Il Commissario delegato puo' autorizzare il deposito  temporaneo
in condizioni di  sicurezza  sia  dei  sedimenti  che  delle  singole
frazioni granulometriche ottenute a seguito di separazione con metodi
fisici entro il limite massimo di trenta mesi, senza  limitazioni  di
quantitativi,  nel  rispetto  delle  disposizione  di  cui  al  comma
11-quinquies dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
  8. Il Commissario delegato puo' derogare, altresi', sulla  base  di
atto motivato, in aggiunta a quanto disposto  all'art.  3,  comma  1,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   n.
3706/2008,  anche  alle  disposizioni  contenute  nell'art.  208  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
e integrazioni, fatto salvo il comma 2. 
  9. Il  comma  2  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3706 del 2 ottobre 2008 e' soppresso.