Art. 2 
 
 
                            Designazione 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2   della   Legge,   Accredia,
Associazione senza scopo di lucro dotata di personalita' giuridica di
diritto privato,  codice  fiscale  10566361001,  e'  designata  quale
organismo nazionale italiano di accreditamento. 
  2. Accredia si adegua  completamente  e  celermente,  comunque  non
oltre novanta giorni dalla data del  presente  decreto,  a  tutte  le
prescrizioni del Regolamento e del decreto in pari  data  di  cui  in
premessa, nonche' alle eventuali successive prescrizioni che  saranno
adottate con la medesima procedura. 
  3.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   da'   immediata
comunicazione del presente provvedimento alla Commissione europea  ed
all'infrastruttura  europea  competente,  ai  sensi   dell'art.   12,
paragrafo 3, del regolamento. 
  4. Nel caso di mancato adempimento  alle  disposizioni  di  cui  al
comma 2 e quando all'esito di un controllo o sulla base di  eventuali
segnalazioni  della  Commissione  europea  o  degli  altri  Ministeri
interessati  l'Autorita'  nazionale  italiana  per   l'accreditamento
accerta che Accredia non e' piu' in possesso dei requisiti prescritti
per svolgere la specifica attivita' di organismo  nazionale  italiano
di accreditamento  o  ha  commesso  una  violazione  grave  dei  suoi
obblighi, la medesima Autorita' adotta entro trenta giorni  tutte  le
misure  appropriate  per   limitare,   sospendere   o   revocare   la
designazione di cui al presente decreto informandone  tempestivamente
la Commissione europea.