Art. 11 
 
  Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia,  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro  che  ha  funzioni  di
ufficiale rogante e che redige  apposito  verbale  nel  quale  devono
essere  evidenziati,  per   ciascuna   tranche,   i   rendimenti   di
aggiudicazione e  l'ammontare  dei  relativi  interessi,  determinati
dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.