Art. 17 
 
  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto
anticipatamente  ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,   con
riferimento al prezzo medio ponderato - espresso  con  arrotondamento
al terzo decimale -  corrispondente  al  rendimento  medio  ponderato
della prima tranche. 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il  presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, e successive  modifiche  ed  integrazioni  e  al
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive  modifiche
ed integrazioni. 
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale   del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2010 
 
                                    p. Il direttore generale: Cannata