IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,   n.   580   concernente   il
riordinamento delle camere di commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura; 
  Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come
sostituito dall'art. 17 della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  il
quale stabilisce che  il  Ministro  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica determina  ed  aggiorna  la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di  cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo
le modalita' di cui al comma 4  stesso  art.  17,  ivi  compresi  gli
importi minimi che comunque non possono  essere  inferiori  a  quelli
dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in  vigore
della citata legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e  quelli  massimi,
nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso
decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali; 
  Tenuto conto che la misura del diritto annuale  e'  determinata  in
conformita' alla metodologia di cui al comma  4  dell'art.  18  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito  dall'art.  17  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
  Visto il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge 29  dicembre
1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della  legge  23  dicembre
1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura  del  fabbisogno
finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante  diritti
annuali fissi per  le  imprese  iscritte  o  annotate  nella  sezione
speciale del  Registro  delle  imprese  e  mediante  applicazione  di
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente,  per  gli
altri soggetti; 
  Visto il comma 5 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  96,
concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta  a  facilitare
l'esercizio permanente della professione di  avvocato  in  uno  Stato
membro diverso da quello in  cui  e'  stata  acquisita  la  qualifica
professionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
istituzione del Registro delle imprese; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme  in
materia di registro delle imprese; 
  Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, le organizzazioni  imprenditoriali  di  categoria,  maggiormente
rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle  camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola  camera  di
commercio da ogni impresa iscritta o annotata  nel  registro  di  cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  per  l'anno  2010,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto. 
  2. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale  gli  esercenti
le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2,  lettera  a)  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.