Art. 5 
 
 
                   Unita' locali e sedi secondarie 
 
  1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in
favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste
ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la  sede
principale, fino ad un massimo di € 200,00. 
  2. Le unita' locali di imprese con sede  principale  all'estero  di
cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare  per  ciascuna  di
esse  in  favore  della  camera  di  commercio  nel  cui   territorio
competente ha  sede  l'unita'  locale,  un  diritto  annuale  pari  a
€ 110,00. 
  3. Le sedi secondarie di imprese  con  sede  principale  all'estero
devono versare per  ciascuna  di  esse  in  favore  della  camera  di
commercio nel  cui  territorio  competente  hanno  sede,  un  diritto
annuale pari a € 110,00.