Art. 7 
 
 
          Fondo perequativo di cui al comma 5, dell'art. 18 
                della legge 29 dicembre 1993, n. 580 
 
  1.  La  quota  del  diritto  annuale  riscosso  per  l'anno   2010,
considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui  conti
di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31  dicembre
2009, in base al presente decreto interministeriale da  riservare  al
fondo perequativo di  cui  all'art.  18,  comma  5,  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per  ogni  camera  di  commercio,
applicando le seguenti aliquote percentuali: 
    3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00; 
    5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a
€ 10.329.138,00; 
    6,6% oltre € 10.329.138,00. 
  2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato  per  il  55%  a
favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero  di
imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base  di
indicatori  di  carattere   economico-finanziario,   tenendo   conto,
eventualmente, anche della presenza delle unita'  locali,  e  per  il
restante 45% per la realizzazione di  progetti  e  di  iniziative  di
sistema intesi a verificare e a migliorare  lo  stato  di  efficienza
dell'esercizio delle  funzioni  amministrative  attribuite  da  leggi
dello Stato al sistema delle camere di commercio. 
  3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi  del  comma
2, alla realizzazione  di  progetti  e  iniziative  di  sistema  sono
utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad  una
iniziativa di sistema, che destini risorse almeno per  complessivi  €
30.000.000,00,  a  linee  progettuali  finalizzate   prioritariamente
all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di  PMI  e
all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti  in  apposito
accordo di programma fra il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
l'Unioncamere. 
  4. Per la ripartizione del fondo perequativo  vengono  applicati  i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nel  regolamento  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  generale  dell'Unione  italiana  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato
dal Ministero dello sviluppo economico. 
  5.  L'Unione  italiana  delle  camere   di   commercio   riferisce,
annualmente,  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica, circa i risultati della  gestione  del  fondo
perequativo. 
  6. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e trova
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. 
    Roma, 22 dicembre 2009 
 
                                                          Il Ministro 
                                             dello sviluppo economico 
                                                              Scajola 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Tremonti 
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 37