Art. 7 Fondo perequativo di cui al comma 5, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2010, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2009, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali: 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00; 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00; 6,6% oltre € 10.329.138,00. 2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unita' locali, e per il restante 45% per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa di sistema, che destini risorse almeno per complessivi € 30.000.000,00, a linee progettuali finalizzate prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di PMI e all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere. 4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico. 5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo. 6. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Roma, 22 dicembre 2009 Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 37