Art. 2 
 
 
                              Esenzioni 
 
    1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro  500.000,00,  le  imprese  che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in  liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le  imprese  che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2009.