Art. 4 
 
 
                    Soggetti tenuti al versamento 
 
  1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1
comma  66  della  legge  23  dicembre  2005,   n.   266,   comunicano
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio
2010, i dati anagrafici ed economici richiesti. 
  2. Per la comunicazione di cui al comma 1  deve  essere  utilizzato
l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e  pubblicato  sul
sito web dell'Autorita'. 
  3. In fase di  prima  attuazione  e'  consentito,  in  alternativa,
produrre copia del modello allegato alla presente  delibera,  recante
la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 2
e 3,  nonche'  l'indicazione,  negli  stessi  modelli,  di  dati  non
rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle  sanzioni  di  cui
all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.