Art. 4 Soggetti tenuti al versamento 1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2010, i dati anagrafici ed economici richiesti. 2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzato l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita'. 3. In fase di prima attuazione e' consentito, in alternativa, produrre copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. 4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 2 e 3, nonche' l'indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.