Articolo 10 Sperimentazione e collaudo 1. Al fine di consentire la sperimentazione dei sistemi di gioco, che potra' essere avviata tra il 1° ottobre 2009 ed il 31 dicembre 2009 e che avra' la durata di almeno due mesi per ciascun concessionario, AAMS, per il tramite del proprio partner tecnologico, rendera' pubbliche: a. entro il 24 luglio 2009 le linee guida per la presentazione dei sistemi di gioco; b. entro il 30 luglio 2009 le specifiche di comunicazione per il colloquio tra il sistema di gioco ed il sistema di controllo. 2. Sono autorizzati a partecipare alla fase di sperimentazione i soggetti aggiudicatari della procedura di selezione aperta per individuare gli affidatari della concessione, indetta, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, in data 14 aprile 2004, che, entro il 15 settembre 2009, abbiano presentato la documentazione redatta secondo le linee guida di cui al precedente comma, previa verifica da parte di AAMS della conformita' di tale documentazione. 3. La sperimentazione ha la finalita' di: a. verificare la compatibilita' delle soluzioni tecnologiche adottate per ciascun sistema di gioco con le caratteristiche ed i requisiti di cui al presente decreto; b. verificare la corretta integrazione tra il sistema di gioco ed il sistema di controllo; c. rilevare la eventuale necessita' di integrazione delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento dei sistemi di gioco. 4. Ciascun soggetto ammesso alla fase di sperimentazione dovra' rendere disponibile: a. un numero di apparecchi videoterminali non inferiore a 10 ubicati in almeno 3 differenti ambienti; b. tutte le diverse tipologie di modelli di apparecchi videoterminali previste per il sistema di gioco da sperimentare; c. almeno 5 differenti giochi. 5. Durante la fase di sperimentazione non e' prevista l'offerta di gioco aperta al pubblico. 6. All'esito della fase di sperimentazione i sistemi di gioco di cui e' richiesta l'introduzione in esercizio verranno sottoposti a collaudo da parte di AAMS, per il tramite del suo partner tecnologico, sulla base delle regole e modalita' definite nel manuale di collaudo che sara' reso pubblico entro il 31 ottobre 2009; il collaudo dovra' completarsi entro 60 giorni dalla conclusione della sperimentazione, salvo che il concessionario del sistema di gioco non richieda la proroga di tale termine per ulteriori 30 giorni; 7. Gli apparecchi videoterminali potranno essere fisicamente installati per la raccolta del gioco al verificarsi delle seguenti condizioni: a. esito positivo del collaudo del sistema di gioco di cui costituiscono parte; b. esito positivo della verifica della idoneita' della sala nella quale sono installati; c. individuazione univoca di ciascun apparecchio videoterminale mediante attribuzione di un apposito codice che lo identifichi da parte del sistema di controllo e sia visibile in sede di ispezione.