Articolo 10 
                     Sperimentazione e collaudo 
 
   1. Al fine di consentire la sperimentazione dei sistemi di  gioco,
che potra' essere avviata tra il 1° ottobre 2009 ed  il  31  dicembre
2009  e  che  avra'  la  durata  di  almeno  due  mesi  per   ciascun
concessionario, AAMS, per il tramite del proprio partner tecnologico,
rendera' pubbliche: 
   a. entro il 24 luglio 2009 le linee guida per la presentazione dei
sistemi di gioco; 
   b. entro il 30 luglio 2009 le specifiche di comunicazione  per  il
colloquio tra il sistema di gioco ed il sistema di controllo. 
   2. Sono autorizzati a partecipare alla fase di  sperimentazione  i
soggetti  aggiudicatari  della  procedura  di  selezione  aperta  per
individuare gli affidatari della  concessione,  indetta,  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, in  data
14 aprile 2004, che, entro il 15 settembre 2009,  abbiano  presentato
la documentazione redatta secondo le linee guida di cui al precedente
comma, previa verifica da parte di AAMS  della  conformita'  di  tale
documentazione. 
   3. La sperimentazione ha la finalita' di: 
   a.  verificare  la  compatibilita'  delle  soluzioni  tecnologiche
adottate per ciascun sistema di gioco con  le  caratteristiche  ed  i
requisiti di cui al presente decreto; 
   b. verificare la corretta integrazione tra il sistema di gioco  ed
il sistema di controllo; 
   c.  rilevare  la  eventuale  necessita'  di   integrazione   delle
caratteristiche tecniche  e  delle  modalita'  di  funzionamento  dei
sistemi di gioco. 
   4. Ciascun soggetto ammesso alla fase  di  sperimentazione  dovra'
rendere disponibile: 
   a. un numero di  apparecchi  videoterminali  non  inferiore  a  10
ubicati in almeno 3 differenti ambienti; 
   b.  tutte  le  diverse  tipologie   di   modelli   di   apparecchi
videoterminali previste per il sistema di gioco da sperimentare; 
   c. almeno 5 differenti giochi. 
   5. Durante la fase di sperimentazione non e' prevista l'offerta di
gioco aperta al pubblico. 
   6. All'esito della fase di sperimentazione i sistemi di  gioco  di
cui e' richiesta l'introduzione in esercizio  verranno  sottoposti  a
collaudo  da  parte  di  AAMS,  per  il  tramite  del   suo   partner
tecnologico, sulla base delle regole e modalita' definite nel manuale
di collaudo che sara' reso pubblico entro  il  31  ottobre  2009;  il
collaudo dovra' completarsi entro 60 giorni dalla  conclusione  della
sperimentazione, salvo che il concessionario del sistema di gioco non
richieda la proroga di tale termine per ulteriori 30 giorni; 
   7.  Gli  apparecchi  videoterminali  potranno  essere  fisicamente
installati per la raccolta del gioco al  verificarsi  delle  seguenti
condizioni: 
   a. esito positivo  del  collaudo  del  sistema  di  gioco  di  cui
costituiscono parte; 
   b. esito positivo della verifica della idoneita' della sala  nella
quale sono installati; 
   c. individuazione univoca di  ciascun  apparecchio  videoterminale
mediante attribuzione di un apposito codice  che  lo  identifichi  da
parte del sistema di controllo e sia visibile in sede di ispezione.