Articolo 11 Tutela del giocatore 1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, anche attraverso l'utilizzo di messaggi visibili sull'apparecchio videoterminale ed adotta ogni iniziativa idonea ad evitare violazioni del divieto di gioco ai minori. 2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione. 3. AAMS rende disponibili sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati e dei giochi leciti offerti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 22 gennaio 2010 Il direttore generale: Ferrara Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 109