Articolo 11 
                        Tutela del giocatore 
 
   1. Il concessionario  promuove  i  comportamenti  responsabili  di
gioco,   anche   attraverso   l'utilizzo   di    messaggi    visibili
sull'apparecchio videoterminale ed adotta ogni iniziativa  idonea  ad
evitare violazioni del divieto di gioco ai minori. 
   2. Il concessionario esclude  dalla  partecipazione  al  gioco  il
personale appartenente alla propria organizzazione o ad  essa  legato
da rapporti di collaborazione. 
   3. AAMS rende disponibili sul proprio sito internet  l'elenco  dei
concessionari autorizzati e dei giochi leciti offerti. 
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 22 gennaio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 
 
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 109