Articolo 2 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto, si intende: a. AAMS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b. concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto della concessione; c. concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attivita' e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.; d. sistema/i di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali in ambienti dedicati. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema di gioco, ovvero: i. sistema centrale; ii. sistema di recovery e di backup; iii. sistema di sala, ovvero server di sala, ove previsto; iv. apparecchi videoterminali, il cui funzionamento e' consentito solo se collegati con il sistema centrale, in maniera diretta o tramite il sistema di sala; e. sistema/i centrale/i, l'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di audit, del sistema di contabilita', del sistema di gestione dei giochi e del RNG, di seguito definiti: i. sistema/i di audit, la porzione del sistema/i centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici atti a visualizzare in tempo reale e memorizzare le operazioni, nonche' i dati scambiati tra i componenti del sistema centrale, il sistema di sala e gli apparecchi videoterminali. Inoltre, attraverso apposite applicazioni, report e statistiche, consente, di ricostruire anche le partite giocate su ciascun apparecchio videoterminale, non necessariamente in formato grafico; ii. sistema/i di contabilita', la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici, che raccoglie ed elabora i dati contabili per gestire e tracciare le informazioni per ciascun sistema di gioco, gioco, apparecchio videoterminale, nonche' per ciascun ambiente dedicato e per monitorare la contabilita' complessiva e di dettaglio del sistema di gioco; iii. sistema/i di gestione dei giochi, la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici per la gestione ed il controllo del corretto funzionamento del software di gioco. Contiene l'archivio dei giochi autorizzati, gestisce le operazioni di distribuzione dei giochi presso ciascun apparecchio videoterminale e determina il risultato di ciascuna partita mediante il RNG; iv. RNG (Random Number Generator), il generatore dei numeri casuali realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware, che risiede sul sistema centrale e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita; f. sistema/i di recovery e di backup, la componente del sistema di gioco, che garantisce - tramite ridondanza di sistemi ed infrastrutture, soluzioni di disaster recovery e di backup - il ripristino del funzionamento dell'intero sistema di gioco e almeno una copia delle banche dati. Tali sistemi sono fisicamente ubicati in un sito diverso rispetto a quello dove risulta ubicato il sistema centrale; g. sistema/i di sala, ovvero server di sala, la componente del sistema di gioco, contenente il sistema informatico che puo' gestire le operazioni di comunicazione da e per i singoli apparecchi videoterminali, fare da tramite anche per le operazioni di contabilita' ed eventualmente di convalida delle vincite erogate dagli apparecchi videoterminali in relazione ai sistemi di pagamento adottati; h. apparecchio/i videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonche' di dispositivi di lettura/scrittura di smart card, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, ed il cui funzionamento e' possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco; i. VLT (Video Lottery Terminal), l'apparecchio videoterminale; j. rete telematica di collegamento del sistema di gioco, la rete di trasmissione dati che connette tutte le componenti del sistema di gioco; k. rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, realizzata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che connette il sistema di gioco al sistema di controllo; 1. sistema di controllo, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi videoterminali forniti dal/i sistema/i di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate; m. specifiche del sistema di gioco, il documento, presentato dal concessionario, nel quale sono descritte, sulla base dei requisiti minimi previsti nel presente decreto, le funzionalita' nonche' le caratteristiche tecniche di tutte le componenti del sistema di gioco, comprensivo anche della rete telematica di collegamento del sistema di gioco e della rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo; n. jackpot, la parte della raccolta di gioco, individuata secondo i criteri di accantonamento definiti da ciascun concessionario da erogare sotto forma di vincita tra gli apparecchi videoterminali che concorrono all'accantonamento e secondo le modalita' previste nelle specifiche del sistema di gioco; o. sala/e, ambiente dedicato dove e' autorizzata l'installazione di apparecchi videoterminali.