Articolo 7 Jackpot 1. Il sistema di gioco puo' consentire vincite superiori a quelle di cui al precedente articolo attraverso il meccanismo del jackpot; i criteri di accantonamento degli importi destinati al jackpot sono definiti dal sistema di gioco tenendo conto che gli importi in questione sono ricompresi nella percentuale della raccolta di gioco destinata a vincita in misura non superiore al 4% della raccolta di gioco complessiva; la distribuzione del jackpot puo' avvenire a livello di singola sala ovvero di sistema di gioco, anche con riferimento al singolo gioco; nel primo caso l'esito vincente e' relativo ad una puntata effettuata su uno degli apparecchi videoterminali installati presso la sala interessata; nel secondo caso concorrono alla distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati al sistema di gioco. 2. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala e' pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), 3. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascun sistema di gioco e' pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).