Articolo 7 
                               Jackpot 
 
   1. Il sistema di gioco puo' consentire vincite superiori a  quelle
di cui al precedente articolo attraverso il meccanismo del jackpot; i
criteri di accantonamento degli importi  destinati  al  jackpot  sono
definiti dal sistema di  gioco  tenendo  conto  che  gli  importi  in
questione sono ricompresi nella percentuale della raccolta  di  gioco
destinata a vincita in misura non superiore al 4% della  raccolta  di
gioco complessiva; la  distribuzione  del  jackpot  puo'  avvenire  a
livello di singola  sala  ovvero  di  sistema  di  gioco,  anche  con
riferimento al singolo gioco; nel  primo  caso  l'esito  vincente  e'
relativo  ad  una  puntata  effettuata  su   uno   degli   apparecchi
videoterminali installati presso la  sala  interessata;  nel  secondo
caso concorrono alla distribuzione del jackpot tutti  gli  apparecchi
videoterminali collegati al sistema di gioco. 
   2. L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala e'  pari
ad euro 100.000,00 (centomila/00), 
   3. L'importo massimo del jackpot relativo  a  ciascun  sistema  di
gioco e' pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).