Articolo 9 Ambienti dedicati 1. Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: a. sale bingo di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo e' stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo e' stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori; f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. 2. Il rapporto tra la superficie della sala ed il numero di apparecchi videoterminali dovra' rispettare i seguenti requisiti: Classe di mq valori Da 50 a 100 mq sino a 30 VLT Tra 101 e 300 mq sino a 70 VLT Oltre 300 mq sino a 150 VLT 3. Alla porzione della rete telematica di collegamento del sistema di gioco presente all'interno della sala si estendono le previsioni dettate per la sicurezza della rete stessa; gli eventuali collegamenti wireless devono prevedere appropriati protocolli che consentano di effettuare mutua autenticazione e crittografia tra l'unita' wireless ed il server di autenticazione, garantendo l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi. 4. Le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. 5. Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S..