Art. 2
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di aggregati
o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le
caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo
quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente
decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee
armonizzate di cui all'allegato 1.