Art. 2 
 
 
                      Caratteristiche tecniche 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di  aggregati
o il  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione  europea,  dichiara  le
caratteristiche tecniche alle quali  risponde  il  prodotto,  secondo
quanto riportato negli elenchi di  cui  all'allegato  3  al  presente
decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle  norme  europee
armonizzate di cui all'allegato 1.