Art. 3 
 
Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE 
ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto 
  1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul
mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  privi  di
marcatura CE  ovvero  con  marcatura  CE  non  conforme  al  presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data  di  scadenza
del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2009 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                          e dei trasporti: 
                              Matteoli 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico: 
                               Scajola 
 
                      Il Ministro dell'interno: 
                               Maroni 
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 1, foglio n. 51