Art. 3
Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE
ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul
mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di
marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza
del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2009
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti:
Matteoli
Il Ministro
dello sviluppo economico:
Scajola
Il Ministro dell'interno:
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 51