Art. 2 
 
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  comporta  per   l'organismo
denominato «IS.ME.CERT. -  Istituto  mediterraneo  di  certificazione
agroalimentare» l'obbligo del rispetto  delle  prescrizioni  previste
nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata, ai  sensi  del
comma  4  dell'art.  14  della  legge  n.   526/1999,   con   decreto
dell'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di
controllo  sentite  le  regioni,  qualora  l'organismo  medesimo  non
risulti piu' in possesso dei requisiti indicati. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione agroalimentare» e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.