Art. 2 L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta per l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, con decreto dell'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo sentite le regioni, qualora l'organismo medesimo non risulti piu' in possesso dei requisiti indicati. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.