Art. 3 
 
  L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione agroalimentare» non puo' modificare  la  denominazione
sociale, il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza,  il
proprio sistema qualita', le modalita'  di  controllo  e  il  sistema
tariffario cosi' come depositati presso il Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.  
  L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione agroalimentare» e' tenuto a  comunicare  e  sottoporre
all'approvazione  ministeriale   ogni   variazione   concernente   il
personale ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata,  la
composizione  del  Comitato  di  certificazione  o  della   struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'  che  risultano   oggettivamente   incompatibili   con   il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.