Art. 4 
 
  L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione agroalimentare» ha l'obbligo  di  comunicare  l'elenco
dei soggetti interessati alla produzione della «Pizza Napoletana» STG
che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni  dalla
data della loro immissione nel sistema  di  controllo,  al  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agro-alimentari  e  alla/e  regione/i  e  alla/e
provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede  l'azienda
di produzione della specialita' tradizionale garantita controllata. 
  L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e  comunque
con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni
di conformita' all'utilizzo della specialita' tradizionale  garantita
«Pizza Napoletana» anche mediante immissione nel sistema  informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.