Art. 7 
 
  L'autorizzazione di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  anni  tre  a
decorrere dal 25  febbraio  2010,  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del  4  febbraio  2010,
fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 febbraio 2010 
 
                                      Il direttore generale: La Torre