Art. 7
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a
decorrere dal 25 febbraio 2010, data di entrata in vigore del
regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010,
fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2010
Il direttore generale: La Torre