Art. 2 
 
  1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la
corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi  e  di
miscele  di  additivi  nelle  preparazioni  alimentari  dallo  stesso
effettuate. 
  2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare  il
consumatore sull'eventuale presenza di allergeni di  cui  al  decreto
legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli  additivi  e
miscele di additivi impiegati. 
  3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  devono   essere   rese
immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorita' sanitaria. 
  La presente ordinanza ha validita' sino  al  31  dicembre  2010  e,
inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 45