Art. 2
1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la
corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di
miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso
effettuate.
2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare il
consumatore sull'eventuale presenza di allergeni di cui al decreto
legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli additivi e
miscele di additivi impiegati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese
immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorita' sanitaria.
La presente ordinanza ha validita' sino al 31 dicembre 2010 e,
inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 45