Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il mancato rispetto da parte  degli  operatori  di  rete  fissa,
delle  disposizioni  contenute  nella  presente   delibera   comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
  2. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.
259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella
giurisdizione  esclusiva  del  giudice   amministrativo.   Ai   sensi
dell'art. 21 e  23-bis  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034  e
successive modificazioni ed integrazioni, il  termine  per  ricorrere
avverso  il  presente  provvedimento  e'  di  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
medesimo. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva
ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale  dell'Autorita'  e  nel
sito web dell'Autorita'. 
    Napoli, 27 gennaio 2010 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
I commissari relatori: Mannoni - D'Angelo