Art. 2 Disposizioni finali 1. Il mancato rispetto da parte degli operatori di rete fissa, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 2. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita'. Napoli, 27 gennaio 2010 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Mannoni - D'Angelo