Art. 2 
 
 
             Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 
 
  1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente: «3.  Il  Consiglio
superiore della magistratura, con delibera, su proposta del  Ministro
della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate,  in  numero
non superiore a ottanta.»; 
      2) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «in  numero  non
superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
non superiore a centocinquanta unita'»; 
    b) l'articolo 1-bis e' abrogato; 
    c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole:  «e  1-bis»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse; 
    e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole:  «e  1-bis»
sono soppresse. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010
e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   2.934.953   per   l'anno   2010,   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno  2011,  mediante
l'utilizzo di quota parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4  maggio
          1998, n.  133  (Modalita'  e  criteri  per  lo  scambio  di
          insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma
          dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          maggio 1974, n. 417, recante norme  sullo  stato  giuridico
          del personale docente, direttivo ed ispettivo della  scuola
          materna, elementare, secondaria ed artistica dello  Stato),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Trasferimento d'ufficio). - 1.-2. (omissis). 
              3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  con
          delibera,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          individua annualmente le  sedi  disagiate,  in  numero  non
          superiore a ottanta. 
              4.  Alle  sedi  disagiate  possono   essere   destinati
          d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
          abbiano  conseguito  almeno   la   prima   valutazione   di
          professionalita', in numero non superiore a  centocinquanta
          unita'. Il termine previsto dall'art. 194  dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12, non opera per i tramutamenti nelle  sedi  disagiate  di
          cui al comma 2. 
              5. (omissis).». 
              - L'art. 1-bis della citata legge  4  maggio  1998,  n.
          133, abrogato dalla presente legge, recava:  «Trasferimento
          d'ufficio nelle sedi a copertura immediata». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e  3,  della
          citata legge 4 maggio 1998, n. 133, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  2   (Indennita'   in   caso   di   trasferimento
          d'ufficio). - 1.  Al  magistrato  trasferito  d'ufficio  ai
          sensi  dell'art.  1  e'  attribuita,  per  il  periodo   di
          effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di
          quattro anni, un'indennita' mensile determinata  in  misura
          pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
          per il magistrato ordinario con  tre  anni  di  anzianita'.
          L'effettivo servizio  non  include  i  periodi  di  congedo
          straordinario,  di  aspettativa  per  qualsiasi  causa,  di
          astensione facoltativa previsti dagli  articoli  32  e  47,
          commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia di tutela e sostegno della  maternita'  e  della
          paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.». 
              2. (omissis); 
              3.  Al  magistrato  trasferito   d'ufficio   ai   sensi
          dell'art. 1 l'aumento previsto dal secondo comma  dell'art.
          12 della legge 26 luglio 1978, n. 417,  compete  in  misura
          pari a nove volte l'ammontare della indennita'  integrativa
          speciale in godimento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5,  comma  1,  della
          citata legge 4 maggio 1998, n. 133 , come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5 (Valutazione dei servizi  prestati  nelle  sedi
          disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i
          magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate  ai  sensi
          dell'art. 1 l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai  soli
          fini del primo tramutamento per un posto di  grado  pari  a
          quello occupato in precedenza, in misura  doppia  per  ogni
          anno di effettivo servizio prestato  nella  sede,  fino  al
          sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato
          ai sensi del comma 1 dell'art. 2. 
              2.-3. (omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1.-4. (omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».