Art. 3 
 
 
          Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto 
                      di magistrati richiedenti 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2014,  per  le  sedi  individuate  quali
disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per  le  quali  non  siano
intervenute  dichiarazioni  di  disponibilita'  o  manifestazioni  di
consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della  magistratura
provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4
maggio 1998, n. 133, con il trasferimento  d'ufficio  dei  magistrati
che  abbiano  conseguito  la  prima  o  la  seconda  valutazione   di
professionalita', con esclusione di  coloro  che  abbiano  conseguito
valutazioni superiori alle predette. Il  trasferimento  d'ufficio  di
cui al presente comma puo' essere altresi' disposto nei confronti dei
magistrati che svolgono da oltre dieci anni  le  stesse  funzioni  o,
comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel  medesimo
gruppo di  lavoro  nell'ambito  delle  stesse  funzioni  e  che  alla
scadenza del periodo  massimo  di  permanenza  non  hanno  presentato
domanda di trasferimento ad altra  funzione  o  ad  altro  gruppo  di
lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o  che  tale
domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento  d'ufficio
dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo' essere
disposto  anche  in  deroga  al  divieto  di  passaggio  da  funzioni
giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto  dall'articolo
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
  2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai  sensi  del  presente
articolo: 
    a)   magistrati   in   servizio   presso   uffici   in   cui   si
determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico; 
    b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate; 
    c) magistrati che sono stati assegnati o  trasferiti  nella  sede
ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma  5,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104; 
    d) magistrati che sono genitori di prole di eta' inferiore a  tre
anni. 
  3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), e'  calcolata  per
eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia  superiore
o inferiore allo  0,5;  se  lo  scarto  decimale  e'  pari  allo  0,5
l'arrotondamento avviene per difetto. 
  4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio  devono  sussistere
alla data di pubblicazione della  delibera  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. 
  5.  Il  trasferimento  d'ufficio  e'  disposto  nei  confronti  dei
magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto  nel
quale sono compresi i posti  da  coprire,  ovvero,  se  cio'  non  e'
possibile, nei distretti limitrofi  o  nei  distretti  delle  regioni
limitrofe. Per il distretto di Cagliari si  considerano  limitrofi  i
distretti di Genova, Firenze,  Roma,  Napoli  e  ((  Palermo  per  il
distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari,
)) per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e  per
il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; ((
per il distretto di Catania si considera limitrofo  il  distretto  di
Reggio Calabria. )) Per  la  Sardegna  si  considerano  limitrofe  le
regioni Liguria, Toscana,  Lazio,  Campania  e  Sicilia;  ((  per  la
Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna ))  e
per la Calabria anche la regione Sicilia. 
  6. Nel caso di pluralita'  di  distretti  limitrofi  o  di  regioni
limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il  cui
capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria  e,  se  del
caso marittima, con il capoluogo del distretto  presso  il  quale  il
trasferimento deve avere esecuzione. 
  7.  Nell'ambito  del  distretto,  l'ufficio  da   cui   operare   i
trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore  percentuale
di  scopertura  dell'organico;  in  caso  di  pari  percentuale,   il
trasferimento  e'  operato  dall'ufficio  con  organico  piu'  ampio.
Nell'ambito dell'ufficio  e'  trasferito  il  magistrato  con  minore
anzianita' nel ruolo. 
  8. Ai magistrati trasferiti  ai  sensi  del  presente  articolo  si
applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133. ((
Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata  che  dista
meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta  servizio,
l'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
e successive modificazioni, e' ridotta della meta' di quanto previsto
dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. )) 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge  4
          maggio 1998, n. 133: 
              «Art. 1 (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai  fini  della
          presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni
          tramutamento dalla sede di servizio per il  quale  non  sia
          stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia
          manifestato  il  consenso  o  la  disponibilita',   e   che
          determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui
          al comma 2,  comportando  una  distanza  superiore  ai  100
          chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
          presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
          magistrati al termine del tirocinio,  ai  trasferimenti  di
          cui  all'art.  2,  secondo   comma,   del   regio   decreto
          legislativo  31  maggio  1946,   n.   511,   e   successive
          modificazioni, e ai trasferimenti di cui  all'art.  13  del
          decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 
              2. Per sede disagiata si intende l'ufficio  giudiziario
          per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: 
                a) mancata  copertura  dei  posti  messi  a  concorso
          nell'ultima pubblicazione; 
                b) quota di posti vacanti non  inferiore  al  20  per
          cento dell'organico. 
              3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  con
          delibera,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          individua annualmente le  sedi  disagiate,  in  numero  non
          superiore a ottanta. 
              4.  Alle  sedi  disagiate  possono   essere   destinati
          d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
          abbiano  conseguito  almeno   la   prima   valutazione   di
          professionalita', in numero non superiore a  centocinquanta
          unita'. Il termine previsto dall'art. 194  dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12, non opera per i tramutamenti nelle  sedi  disagiate  di
          cui al comma 2. 
              5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
          il consenso o la disponibilita'  dei  magistrati,  delibera
          con priorita' in ordine al  trasferimento  d'ufficio  nelle
          sedi disagiate.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma  1,  lettera  a),  della legge  25
          luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
          funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). -  1.
          L'assegnazione  di  sede,  il  passaggio   dalle   funzioni
          giudicanti  a  quelle  requirenti,  il  conferimento  delle
          funzioni  semidirettive  e  direttive  sono  disposti   dal
          Consiglio superiore della  magistratura  con  provvedimento
          motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 
              2. I magistrati ordinari al termine del  tirocinio  non
          possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti,
          giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini
          preliminari  o   di   giudice   dell'udienza   preliminare,
          anteriormente al conseguimento della prima  valutazione  di
          professionalita'. 
              3. Il  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
          requirenti, e  viceversa,  non  e'  consentito  all'interno
          dello stesso distretto, ne' all'interno di altri  distretti
          della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
          distretto  di  corte  di  appello  determinato   ai   sensi
          dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
          distretto nel quale il magistrato presta servizio  all'atto
          del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al  presente
          comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non  piu'
          di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo  aver
          svolto almeno cinque anni di  servizio  continuativo  nella
          funzione esercitata ed e' disposto a seguito  di  procedura
          concorsuale,  previa  partecipazione   ad   un   corso   di
          qualificazione  professionale,  e  subordinatamente  ad  un
          giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  delle   diverse
          funzioni,   espresso   dal   Consiglio   superiore    della
          magistratura previo parere del consiglio  giudiziario.  Per
          tale giudizio di idoneita' il  consiglio  giudiziario  deve
          acquisire le osservazioni del  presidente  della  corte  di
          appello o del procuratore generale presso la medesima corte
          a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti  o
          requirenti. Il presidente  della  corte  di  appello  o  il
          procuratore generale presso la  stessa  corte,  oltre  agli
          elementi forniti dal capo dell'ufficio,  possono  acquisire
          anche  le  osservazioni  del   presidente   del   consiglio
          dell'ordine degli avvocati e devono indicare  gli  elementi
          di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
          di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
          legittimita' alle funzioni requirenti  di  legittimita',  e
          viceversa, le disposizioni del secondo e terzo  periodo  si
          applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
          direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
          presidente della corte d'appello e al procuratore  generale
          presso la medesima, rispettivamente,  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione e il procuratore generale  presso
          la medesima. 
              4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
          3, il solo divieto di passaggio da  funzioni  giudicanti  a
          funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello  stesso
          distretto, all'interno  di  altri  distretti  della  stessa
          regione e con riferimento al  capoluogo  del  distretto  di
          corte d'appello  determinato  ai  sensi  dell'art.  11  del
          codice di procedura penale in relazione  al  distretto  nel
          quale il magistrato presta servizio all'atto del  mutamento
          di funzioni, non si applica nel caso in cui  il  magistrato
          che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia  svolto
          negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente  civili  o
          del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato  chieda  il
          passaggio da  funzioni  requirenti  a  funzioni  giudicanti
          civili o del lavoro in un  ufficio  giudiziario  diviso  in
          sezioni, ove vi siano posti vacanti,  in  una  sezione  che
          tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
          caso il magistrato non puo' essere  destinato,  neppure  in
          qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o  miste
          prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
          Nel secondo caso il magistrato non puo'  essere  destinato,
          neppure in qualita' di  sostituto,  a  funzioni  di  natura
          penale  o  miste  prima  del  successivo  trasferimento   o
          mutamento  di  funzioni.  In  tutti  i  predetti  casi   il
          tramutamento di funzioni puo' realizzarsi  soltanto  in  un
          diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto  a
          quelli di provenienza. Il  tramutamento  di  secondo  grado
          puo' avvenire soltanto in un diverso distretto  rispetto  a
          quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle   funzioni
          giudicanti civili o del lavoro  del  magistrato  che  abbia
          esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente
          indicata nella vacanza pubblicata dal  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  nel   relativo   provvedimento   di
          trasferimento. 
              5. Per il passaggio da funzioni giudicanti  a  funzioni
          requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di  servizio   e'
          valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte
          dalle valutazioni di professionalita' periodiche. 
              6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per  il
          conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.
          10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
          alla  sede  di  destinazione,  anche  per  le  funzioni  di
          legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso  art.  10,
          che comportino il mutamento da giudicante  a  requirente  e
          viceversa. 
              7.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
          10 marzo  1987,  n.  100  (Norme  relative  al  trattamento
          economico di trasferimento del personale militare): 
              «Art. 1. - 1.-4. (omissis). 
              5. Il coniuge convivente del personale militare di  cui
          al  comma  1  che   sia   impiegato   di   ruolo   in   una
          amministrazione   statale   ha   diritto,   all'atto    del
          trasferimento o dell'elezione di domicilio  nel  territorio
          nazionale,  ad  essere  impiegato,  in  ruolo  normale,  in
          soprannumero  e   per   comando,   presso   le   rispettive
          amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o,
          in mancanza, nella sede piu' vicina.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  33,  comma  5,  della
          legge  5  febbraio   1992,   n.   104   (Legge-quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              «Art. 33 (Agevolazioni). - 1.-4. (omissis). 
              5. Il genitore o il familiare lavoratore, con  rapporto
          di lavoro pubblico o privato, che assista  con  continuita'
          un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
          diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro  piu'
          vicina al proprio domicilio e non  puo'  essere  trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede. 
              6.-7. (omissis).».