((Art. 3 ter 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006,  n.  240,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare
la  tempestiva  adozione  dei   programmi   per   l'informatizzazione
predisposti dal Ministero della giustizia  per  l'organizzazione  dei
servizi  giudiziari,  in  modo  da  garantire   l'uniformita'   delle
procedure di gestione nonche'  le  attivita'  di  monitoraggio  e  di
verifica della qualita' e dell'efficienza del servizio. 
  1-ter. Il magistrato capo  dell'ufficio  giudiziario  e'  tenuto  a
comunicare  al  Ministro  della  giustizia,  esclusivamente  per  via
informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi  all'andamento
dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati  dallo  stesso
Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al  solo
fine di monitorare  la  produttivita'  dei  servizi  stessi.  I  dati
trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e
possono essere pubblicati in forma sintetica nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia».)) 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 25 luglio 2006, n.  240  (Individuazione  delle
          competenze   dei   magistrati   capi   e   dei    dirigenti
          amministrativi    degli    uffici    giudiziari     nonche'
          decentramento su base regionale di  talune  competenze  del
          Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1,  comma
          1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t)  e  12,  della
          legge 25  luglio  2005,  n.  150),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Titolarita' dell'ufficio  giudiziario).  -  1.
          Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario
          la  titolarita'  e  la  rappresentanza  dell'ufficio,   nei
          rapporti con enti  istituzionali  e  con  i  rappresentanti
          degli altri uffici giudiziari,  nonche'  la  competenza  ad
          adottare i  provvedimenti  necessari  per  l'organizzazione
          dell'attivita'  giudiziaria  e,  comunque,  concernenti  la
          gestione del personale di  magistratura  ed  il  suo  stato
          giuridico. 
              1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve
          assicurare  la  tempestiva  adozione  dei   programmi   per
          l'informatizzazione   predisposti   dal   Ministero   della
          giustizia per l'organizzazione dei servizi  giudiziari,  in
          modo da garantire l'uniformita' delle procedure di gestione
          nonche' le attivita' di monitoraggio e  di  verifica  della
          qualita' e dell'efficienza del servizio. 
              1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio  giudiziario  e'
          tenuto  a   comunicare   al   Ministro   della   giustizia,
          esclusivamente  per   via   informatica   e   con   cadenza
          trimestrale,     i     dati     relativi      all'andamento
          dell'organizzazione  dei  servizi  giudiziari   individuati
          dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della
          magistratura, al solo fine di monitorare  la  produttivita'
          dei servizi stessi. I dati  trasmessi  sono  comunicati  al
          Consiglio superiore della  magistratura  e  possono  essere
          pubblicati  in  forma  sintetica  nel  sito  internet   del
          Ministero della giustizia.».