((Art. 3 quater 
 
Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26,  concernenti
  la formazione  dei  magistrati  che  aspirano  al  conferimento  di
  incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.
  109, in materia di illeciti disciplinari 
  1. Al decreto legislativo 30 gennaio  2006,  n.  26,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  d)  e'  inserita  la
seguente: 
    «d-bis)  all'organizzazione  di  corsi  di   formazione   per   i
magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli
incarichi direttivi di primo e di secondo grado»; 
    b) nel titolo III, dopo il capo II e' inserito il seguente: 
 
                            «Capo II-bis 
 
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI  DI
  PRIMO E DI SECONDO GRADO 
   Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati
giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli  incarichi
direttivi di primo e di secondo grado sono  mirati  allo  studio  dei
criteri  di   gestione   delle   organizzazioni   complesse   nonche'
all'acquisizione  delle   competenze   riguardanti   la   conoscenza,
l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di
gestione delle risorse umane e  materiali  utilizzati  dal  Ministero
della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. 
  2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla
base delle schede valutative redatte  dai  docenti  nonche'  di  ogni
altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di
valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi,  con
esclusivo riferimento alle capacita' organizzative. 
  3.  Gli  elementi  di  valutazione  sono  comunicati  al  Consiglio
superiore della magistratura per  le  valutazioni  di  competenza  in
ordine al conferimento dell'incarico direttivo. 
  4. Gli elementi di  valutazione  conservano  validita'  per  cinque
anni. 
  5. Possono concorrere all'attribuzione degli  incarichi  direttivi,
sia requirenti che giudicanti, sia di primo  che  di  secondo  grado,
soltanto  i  magistrati  che  abbiano   partecipato   al   corso   di
formazione». 
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo  23
febbraio 2006, n. 109, dopo le  parole:  «sul  servizio  giudiziario»
sono  inserite  le  seguenti:  «o   sui   servizi   organizzativi   e
informatici». 
  3.  All'attuazione  del  presente  articolo  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato.)) 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante:  «Disciplina
          degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle  relative
          sanzioni e della  procedura  per  la  loro  applicabilita',
          nonche'   modifica   della   disciplina    in    tema    di
          incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento  di
          ufficio dei magistrati,  a  norma  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera f), della  legge 25  luglio  2005,  n.  150»,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2  (Illeciti  disciplinari  nell'esercizio  delle
          funzioni).  -  1.   Costituiscono   illeciti   disciplinari
          nell'esercizio delle funzioni: 
                a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
          i comportamenti che, violando i doveri di cui  all'art.  1,
          arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad  una  delle
          parti; 
                b)  l'omissione  della  comunicazione,  al  Consiglio
          superiore della  magistratura,  della  sussistenza  di  una
          delle situazioni di incompatibilita' di cui  agli  articoli
          18 e 19  dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
          come modificati dall'art. 29 del presente decreto; 
                c)  la  consapevole  inosservanza   dell'obbligo   di
          astensione nei casi previsti dalla legge; 
                d)  i   comportamenti   abitualmente   o   gravemente
          scorretti nei confronti delle parti,  dei  loro  difensori,
          dei  testimoni  o  di  chiunque  abbia  rapporti   con   il
          magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei
          confronti di altri magistrati o di collaboratori; 
                d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione  per
          i  magistrati  giudicanti  e  requirenti  che  aspirano  al
          conferimento  degli  incarichi  direttivi  di  primo  e  di
          secondo grado; 
                e)   l'ingiustificata   interferenza   nell'attivita'
          giudiziaria di altro magistrato; 
                f) l'omessa comunicazione al  capo  dell'ufficio,  da
          parte   del   magistrato   destinatario,   delle   avvenute
          interferenze; 
                g)  la  grave  violazione  di  legge  determinata  da
          ignoranza o negligenza inescusabile; 
                h)  il  travisamento   dei   fatti   determinato   da
          negligenza inescusabile; 
                i); 
                l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,
          ovvero la cui motivazione consiste nella sola  affermazione
          della  sussistenza   dei   presupposti   di   legge   senza
          indicazione  degli  elementi  di  fatto  dai   quali   tale
          sussistenza risulti, quando  la  motivazione  e'  richiesta
          dalla legge; 
                m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi  non
          consentiti   dalla   legge,   per   negligenza   grave    e
          inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo
          rilevante, diritti patrimoniali; 
                n) la reiterata  o  grave  inosservanza  delle  norme
          regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
          adottate dagli organi competenti; 
                o)  l'indebito  affidamento  ad  altri  di  attivita'
          rientranti nei propri compiti; 
                p)  l'inosservanza  dell'obbligo  di  risiedere   nel
          comune   in   cui   ha   sede    l'ufficio    in    assenza
          dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se  ne
          e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri
          di diligenza e laboriosita'; 
                q) il reiterato, grave e ingiustificato  ritardo  nel
          compimento  degli   atti   relativi   all'esercizio   delle
          funzioni;  si  presume  non  grave,  salvo  che   non   sia
          diversamente dimostrato,  il  ritardo  che  non  eccede  il
          triplo dei termini previsti dalla legge per  il  compimento
          dell'atto; 
                r) il sottrarsi in  modo  abituale  e  ingiustificato
          all'attivita' di servizio; 
                s) per il dirigente dell'ufficio o il  presidente  di
          una sezione o il presidente di un collegio,  l'omettere  di
          assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; 
                t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile
          per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge
          o da disposizione legittima dell'organo competente; 
                u) la divulgazione, anche dipendente  da  negligenza,
          di atti del procedimento coperti dal segreto o di  cui  sia
          previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione
          del  dovere  di  riservatezza  sugli  affari  in  corso  di
          trattazione, o sugli affari definiti, quando  e'  idonea  a
          ledere indebitamente diritti altrui; 
                v)   pubbliche   dichiarazioni   o   interviste   che
          riguardino i soggetti coinvolti negli affari  in  corso  di
          trattazione,   ovvero   trattati   e   non   definiti   con
          provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando
          sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui  nonche'
          la violazione del divieto di cui all'art. 5, comma  2,  del
          decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106; 
                z); 
                aa)  il  sollecitare  la   pubblicita'   di   notizie
          attinenti alla  propria  attivita'  di  ufficio  ovvero  il
          costituire  e  l'utilizzare  canali  informativi  personali
          riservati o privilegiati; 
                bb); 
                cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti  affetti
          da palese incompatibilita' tra la parte  dispositiva  e  la
          motivazione,  tali  da  manifestare  una  precostituita   e
          inequivocabile    contraddizione    sul    piano    logico,
          contenutistico o argomentativo; 
                dd) l'omissione, da parte del dirigente  l'ufficio  o
          del presidente di una  sezione  o  di  un  collegio,  della
          comunicazione agli organi competenti di fatti  a  lui  noti
          che possono costituire illeciti  disciplinari  compiuti  da
          magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; 
                ee) l'omissione, da  parte  del  dirigente  l'ufficio
          ovvero da parte del magistrato cui  compete  il  potere  di
          sorveglianza, della comunicazione  al  Consiglio  superiore
          della  magistratura  della   sussistenza   di   una   delle
          situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e
          19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
          gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'art. 29
          del presente decreto, ovvero delle situazioni  che  possono
          dare luogo  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  agli
          articoli 2 e 3 del  regio  decreto  legislativo  31  maggio
          1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1  e
          27 del presente decreto; 
                ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme
          vigenti ovvero sulla base di un errore  macroscopico  o  di
          grave e inescusabile negligenza; 
                gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della
          liberta' personale fuori dei casi consentiti  dalla  legge,
          determinata da negligenza grave ed inescusabile. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere  g),  h),
          i),  l),  m),  n),  o),  p),  cc)  e  ff),  l'attivita'  di
          interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
          del fatto e delle prove non danno luogo  a  responsabilita'
          disciplinare.».