Art. 4
Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi ((fino alla
data di entrata in vigore dei decreti)) di cui ai commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano,
mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e
delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.
((Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le
notificazioni e le comunicazioni sono effettuate)) nei modi e nelle
forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli
stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo
comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Allo stesso modo si procede ((per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e))
per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a
disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione,
dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa
verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti
che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo
elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;
b) (( (soppressa).))
((3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma
7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di
posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con
cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al
Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle
forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione».))
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di
copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore
di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio
di copia in formato elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, i diritti di copia di cui ((agli Allegati n. 6 e n. 7)) del
medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti
di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti
nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati,
in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura
precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino
alla stessa data, e' sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al
medesimo decreto ((limitatamente ai supporti che contengono dati
informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine
memorizzate.))
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai
commi 4 e 5 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione
delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di Consip S.p.a.,
anche in qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione
delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione
della giustizia e per le ulteriori attivita' di natura informatica
individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni
dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle
attivita' di cui al presente comma, ((d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti
dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa
notifica da parte del Ministero della giustizia.))
8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e
la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il
cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole:
«il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il
codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto
e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa
di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo
posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,
indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita' e il
codice fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non
e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo'
eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa
estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario
trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore
rende disponibile il documento informatico nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con
firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna
con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato
inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del
documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal
quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla
normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce
all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto
notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli
allegati previsti dal quinto comma.»;
((d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e
534-bis, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con
modalita' telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre che sia
effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo comma,
almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati
la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le
cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per
l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente
prima del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e' inserito il
seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti,
l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con
modalita' telematiche»;
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma»;
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il Ministro
della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole
tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e
immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel
rispetto dei principi di competitivita', trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle
procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo
comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti
i seguenti:
«Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento del prezzo di
acquisto). - Il prezzo di acquisto puo' essere versato con sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o
prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle
vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo
532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a
norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun
semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del
tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto
informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte
le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna
procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore
ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di presentazione delle
offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del
prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi
degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano
avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con
moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e
mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti
articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le stesse
modalita' di cui al primo comma».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le
regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con
modalita' telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente
articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.))
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o
prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo
unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle
spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attivita' di
notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del
patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese
di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative
pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia
si avvale, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico del bilancio
dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento
delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello
Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la
corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli
d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio
decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento, la
rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento,
nonche' il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve
sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula
apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ((Le
convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri
derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.))
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad adottare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di
estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici
dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico
centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ((ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)) le
spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del
Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro
stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Comunicazioni e notificazioni per via
telematica). - 1. A decorrere dal quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al
comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi
decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al
primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile,
la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del
codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo
stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alle parti che non hanno provveduto ad istituire e
comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
si effettuano ai sensi dell'art. 170 del codice di
procedura civile.
5. Il secondo comma dell'art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e'
sostituito dal seguente: "Nell'albo e' indicato, oltre al
codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato ai sensi dell'art. 16, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli
indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici
fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi
disponibili per via telematica al Consiglio nazionale
forense ed al Ministero della giustizia nelle forme
previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione".».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16. - Per ogni Tribunale civile e penale sono
costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La
data dell'iscrizione stabilisce la anzianita' per ciascun
professionista.
Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica
certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza
giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al
Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia
nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei
procuratori procede al principio di ogni anno alla
revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni,
osservate per le cancellazioni le relative norme. La
cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione
accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali
fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata
eseguita o conservata per effetto di una decisione
giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti
predetti.
E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla
revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.
A decorrere dalla data fissata dal Ministro della
giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli
dell'ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole
tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile.
Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato
il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che,
avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono
ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.
Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al
precedente comma, e' comunicato alle Preture del distretto
della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza
delle Preture medesime.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 40
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (Testo A), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli
importi). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi
tecnologici, il diritto di copia e il diritto di
certificato e ne sono individuati gli importi sulla base
dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei
diritti.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato
elettronico.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini
della validazione). - 1. La verifica ai fini della
validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della
norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020.
progetto preliminare costituito dai documenti di
progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7
del presente atto;
progetto definitivo costituito dai documenti
progettuali descritti alla Sezione II - Articoli
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.
2. Gli aspetti del controllo sono:
a) completezza della documentazione progettuale;
b) contenuto degli elaborati;
c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni
tecniche;
d) controllo incrociato tra gli elaborati;
e) affidabilita' e funzionalita' tecnica
dell'intervento.
a) Completezza della documentazione progettuale.
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti,
della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a
particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza
di quanto prescritto dalle normative vigenti.
b) Controllo del contenuto degli elaborati.
Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e
chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi
e tecnico economici anche in relazione alla documentazione
di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale
computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle
rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute
nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali).
c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici,
nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita'
riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la
corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici
estimativi.
Congruenza tra i risultati delle verifiche interne
eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute
nello schema di contratto.
d) Controllo incrociato fra elaborati.
Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati
riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche
progettuali e/o discipline distinte.
Verifica dell'assenza di eventuali incongruenze
all'interno della singola opera caratterizzata da processi
costruttivi successivi e/o diversi tra di loro.
e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
Accertamento del grado di approfondimento delle
indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi
eseguite a supporto della progettazione.
Rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento
delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle
prescrizioni e alle indicazioni fornite nella
documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite
dal committente.
Attuabilita' delle soluzioni proposte per quanto
riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in
relazione alle funzionalita' dell'opera, comparando il
progetto con altri simili gia' realizzati e sperimentati.
Verifica dell'attendibilita' delle relazioni di calcolo
delle strutture e degli impianti con particolare riguardo
ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per
l'analisi del comportamento delle opere provvisionali e
definitive.
Verifica del livello di dettaglio dei calcoli in
rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle
relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati
grafici delle diverse parti delle opere.
Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione.
Verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli
organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica,
nonche' di eventuali altri organismi e controllo del
rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o
internazionali.
Rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal
decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani
di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei
relativi costi della sicurezza.
Rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze
con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di
sovrapposizione dei tempi con i lavori principali,
esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale
d'appalto.
3. A conclusione delle attivita' di verifica viene
redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile
del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto
attesta l'esito finale della verifica.».
- Si riporta il testo dell'art. 125 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte). - Salvo che la legge disponga altrimenti, la
citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il
precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore
che indica il proprio codice fiscale.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale.».
- Si riporta il testo dell'art. 163 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice
fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice
fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una
persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con le
relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia'
rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art.
125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 167 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella comparsa di
risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e
il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi
e i documenti che offre in comunicazione, formulare le
conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o risulta
assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda
riconvezionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al
convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano
ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi
dell'art. 269.».
- Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per
l'autorizzazione della vendita). - Sulla istanza di cui
all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa
l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa
l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute
dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione
dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le
decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione
o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla
presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione
provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma
saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal secondo comma dell'art. 525.
Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'art. 490,
secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.».
- Si riporta il testo dell'art. 533 e 540 del codice di
procedura civile, come modificati dalla presente legge:
«Art. 533 (Obblighi del commissionario). - Il
commissionario assicura agli interessati la possibilita' di
esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste
in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per
l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa
all'acquirente prima del pagamento integrale del presso.
Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di
vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in
doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al
cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine
stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo
provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel
termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il
commissionario, salvo che il termine sia prorogato su
istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare
i beni, affinche' siano venduti all'incanto.
Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice
dell'esecuzione con decreto.».
«Art. 540 (Pagamento del prezzo e rivendita). - Se il
prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo
incanto, a spese e sotto la responsabilita'
dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente
consegnata al cancelliere per essere depositata con le
forme dei depositi giudiziari.».
- Si riporta il testo dell'art. 569 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il
giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567,
nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il
giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle
parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data
fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di
centoventi giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a
novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del
termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per
la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai
sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte
offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per
il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma,
ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita' telematiche.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono
comparsi.».
- Si riporta il testo dell'art. 591-bis del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). -
Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale
provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569,
terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un
notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un
avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi
elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle
operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al
terzo comma del medesimo art. 569. Con la medesima
ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della
pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai
sensi dell'art. 571 e il luogo ove si procede all'esame
delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle
operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'art. 569,
quarto comma.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a
norma dell'art. 568, terzo comma, tenendo anche conto della
relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai
sensi dell'art. 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173-bis, quarto
comma, delle disposizioni di attuazione del presente
codice;
2) agli adempimenti previsti dall'art. 570 e, ove
occorrenti, dall'art. 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art.
572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e
574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione
dell'immobile a norma dell'art. 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di
nomina di cui all'art. 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584
e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art.
585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine
per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi
dell'art. 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso
previsto dall'art. 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art.
508;
11) alla esecuzione delle formalita' di
registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto
di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed
alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
dell'art. 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la
restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o
mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono
pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'art. 570 e' specificato che
tutte le attivita', che, a norma degli articoli 571 e
seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti
al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato
presso il suo studio ovvero nel luogo indicato
nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
l'art. 173-quater delle disposizioni di attuazione del
presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla
redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le
stesse si svolgono, le generalita' delle persone presenti,
la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione
dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal
professionista delegato ed allo stesso non deve essere
allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo
comma. Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il
professionista delegato ne da' tempestivo avviso al
giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita'
stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
legge, deve essere allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla
trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel
caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad
ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591. Contro il decreto
previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di
cui all'art. 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate
presso una banca o su un conto postale indicati dal
giudice.
I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati
al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al
professionista delle operazioni di vendita.».
- Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca:
«Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie».
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica).
«Art. 34 (Impegni). - 1. I dirigenti, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed
ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le
sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all'esercizio in corso.
4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze, con salvaguardia della compatibilita' con il
fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti
impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti
delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a
legislazione vigente, ove cio' sia indispensabile per
assicurare la continuita' dei servizi, e quando si tratti
di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne
riconosca la necessita' o la convenienza.
5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per
le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni
precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali
e' consentita l'imputazione in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2.
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre
dell'anno.».