Art. 4 
 
 
       Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,
sentito  il  Centro  nazionale  per  l'informatica   nella   pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate  le
regole tecniche per l'adozione nel processo  civile  e  nel  processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  in
attuazione dei principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti  regole  tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi  ((fino  alla
data di entrata in vigore dei decreti)) di cui ai commi 1 e 2. 
  2.  Nel  processo  civile  e  nel   processo   penale,   tutte   le
comunicazioni e  notificazioni  per  via  telematica  si  effettuano,
mediante  posta  elettronica  certificata,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,  n.  68,  e
delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal  comma  1.
((Fino alla data di  entrata  in  vigore  dei  predetti  decreti,  le
notificazioni e le comunicazioni sono effettuate)) nei modi  e  nelle
forme previste dalle disposizioni vigenti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 51, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 2, negli  uffici  giudiziari  indicati  negli
stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui  al  primo
comma  dell'articolo  170  del  codice  di   procedura   civile,   la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del  codice  di
procedura civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente  sono
effettuate per via  telematica  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di cui all'articolo  16  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Allo stesso modo si procede ((per le notificazioni  e  le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e))
per le notificazioni a persona diversa dall'imputato  a  norma  degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma  2,  del  codice  di
procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene  dati
sensibili e' effettuata solo per estratto  con  contestuale  messa  a
disposizione, sul  sito  internet  individuato  dall'amministrazione,
dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti  l'Avvocatura  generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine
degli avvocati  interessati,  il  Ministro  della  giustizia,  previa
verifica, accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione  le
disposizioni di cui al comma 1. 
  3. A decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma  1,  le
notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento  alle  parti
che non  hanno  provveduto  ad  istituire  e  comunicare  l'indirizzo
elettronico  di  cui  al  medesimo  comma,  sono  fatte   presso   la
cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»; 
    b) (( (soppressa).)) 
  ((3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio  decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo  51  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo  16,  comma
7, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Gli  indirizzi  di
posta elettronica certificata e  i  codici  fiscali,  aggiornati  con
cadenza giornaliera, sono resi  disponibili  per  via  telematica  al
Consiglio nazionale forense e  al  Ministero  della  giustizia  nelle
forme previste dalle regole  tecniche  per  l'adozione  nel  processo
civile e nel processo penale  delle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione».)) 
  4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto  di
copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura  superiore
di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per  il  rilascio
di copia in formato elettronico.». 
  5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo  40  del
citato decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, i diritti di copia di cui ((agli Allegati n.  6  e  n.  7))  del
medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i  diritti
di  copia  rilasciata  in  formato  elettronico  di  atti   esistenti
nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono  determinati,
in  ragione  del  numero  delle  pagine  memorizzate,  nella   misura
precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino
alla stessa data, e' sospesa l'applicazione  dell'Allegato  n.  8  al
medesimo decreto ((limitatamente  ai  supporti  che  contengono  dati
informatici  per  i  quali   e'   possibile   calcolare   le   pagine
memorizzate.)) 
  6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui  ai
commi 4 e 5 e' versato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnato, per la quota parte eccedente  rispetto  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad  appositi  capitoli
dello stato di  previsione  del  Ministero  della  giustizia  per  il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico,  con  esclusione
delle spese di personale. 
  7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi  di  Consip  S.p.a.,
anche in qualita' di centrale di committenza ai  sensi  dell'articolo
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  per  l'attuazione
delle iniziative in  tema  di  digitalizzazione  dell'Amministrazione
della giustizia e per le ulteriori attivita'  di  natura  informatica
individuate con decreto del Ministero della giustizia.  Il  Ministero
della  giustizia  e  Consip  S.p.a.  stipulano  apposite  convenzioni
dirette a disciplinare i rapporti relativi alla  realizzazione  delle
attivita' di cui al  presente  comma,  ((d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti
dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio
dello  Stato.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si   applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa
notifica da parte del Ministero della giustizia.)) 
  8. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 125, primo comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»; 
    b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e
la  residenza  dell'attore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «il
cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e  le  parole:
«il nome, il cognome, la residenza o il domicilio  o  la  dimora  del
convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano  o  li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il  cognome,  il
codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto
e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»; 
    c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa
di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese  prendendo
posizione sui fatti posti dall'attore  a  fondamento  della  domanda,
indicare» sono inserite le seguenti: «le  proprie  generalita'  e  il
codice fiscale,»; 
    d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
  «Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). -  Se  non
e'  fatto  espresso  divieto  dalla  legge,  la  notificazione   puo'
eseguirsi  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  anche   previa
estrazione di copia informatica del documento cartaceo. 
  Se procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale  giudiziario
trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  destinatario
risultante da pubblici elenchi. 
  La notifica si intende perfezionata nel momento in cui  il  gestore
rende disponibile il documento informatico  nella  casella  di  posta
elettronica certificata del destinatario. 
  L'ufficiale giudiziario redige la  relazione  di  cui  all'articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con
firma  digitale  e  congiunto  all'atto  cui  si  riferisce  mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della  giustizia.  La  relazione  contiene  le  informazioni  di  cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo  della  consegna
con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e'  stato
inviato. 
  Al documento informatico originale o  alla  copia  informatica  del
documento cartaceo sono  allegate,  con  le  modalita'  previste  dal
quarto comma, le ricevute di  invio  e  di  consegna  previste  dalla
normativa, anche regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. 
  Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale  giudiziario  restituisce
all'istante o  al  richiedente,  anche  per  via  telematica,  l'atto
notificato,  unitamente  alla  relazione  di  notificazione  e   agli
allegati previsti dal quinto comma.»; 
    ((d-bis) all'articolo 530 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
commi: 
  «Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il versamento  della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara
tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli  articoli  532,  534  e
534-bis, nonche'  il  pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con
modalita' telematiche. 
  In ogni caso il  giudice  dell'esecuzione  puo'  disporre  che  sia
effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo  comma,
almeno  dieci  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto»; 
  d-ter)  all'articolo  533,  primo  comma,  il  primo   periodo   e'
sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati
la possibilita' di esaminare, anche  con  modalita'  telematiche,  le
cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata  per
l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente
prima del pagamento integrale del prezzo»; 
  d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato; 
  d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e'  inserito  il
seguente: 
  «Con  la  stessa  ordinanza,  il  giudice  puo'  stabilire  che  il
versamento  della  cauzione,  la  presentazione  delle  offerte,   lo
svolgimento della gara  tra  gli  offerenti  e,  nei  casi  previsti,
l'incanto, nonche' il pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con
modalita' telematiche»; 
    d-sexies) all'articolo 591-bis,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma»; 
  8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche).  -  Il  Ministro
della  giustizia   stabilisce   con   proprio   decreto   le   regole
tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni  mobili  e
immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal  codice,  nel
rispetto    dei    principi    di    competitivita',     trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita'  delle
procedure telematiche. 
  Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al  primo
comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»; 
    b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono  aggiunti
i seguenti: 
  «Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento del  prezzo  di
acquisto). - Il prezzo di acquisto puo' essere  versato  con  sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte  di  debito,  di  credito  o
prepagate o con altri  mezzi  di  pagamento  con  moneta  elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale. 
   Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle  stime  e  delle
vendite). - I soggetti nominati commissionari a  norma  dell'articolo
532 del codice, o ai quali sono affidate le  vendite  con  incanto  a
norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al  termine  di  ciascun
semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione,  al  presidente  del
tribunale  e  all'ufficiale  giudiziario   dirigente   un   prospetto
informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di  tutte
le vendite effettuate  nel  periodo  con  indicazione,  per  ciascuna
procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati,  del  valore
ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»; 
    c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 173-quinquies (Ulteriori  modalita'  di  presentazione  delle
offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del
prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
dell'offerta d'acquisto e la  prestazione  della  cauzione  ai  sensi
degli articoli 571, 579,  580  e  584  del  medesimo  codice  possano
avvenire con sistemi telematici di  pagamento  ovvero  con  carte  di
debito, di credito o prepagate o con altri  mezzi  di  pagamento  con
moneta elettronica disponibili nei  circuiti  bancario  e  postale  e
mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte  dai  predetti
articoli,  nel  rispetto  della   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici teletrasmessi. 
  Il versamento del prezzo  puo'  essere  effettuato  con  le  stesse
modalita' di cui al primo comma». 
  8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia  che  stabilisce  le
regole  tecnico-operative  per  lo  svolgimento  delle  vendite   con
modalita'   telematiche,   previsto   dall'articolo   161-ter   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368,  introdotto  dal  comma  8-bis,  lettera  a),  del  presente
articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
  9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,  con  sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte  di  debito,  di  credito  o
prepagate o con altri  mezzi  di  pagamento  con  moneta  elettronica
disponibili  nei  circuiti  bancario  e   postale,   del   contributo
unificato, del diritto di copia, del diritto  di  certificato,  delle
spettanze  degli  ufficiali  giudiziari  relative  ad  attivita'   di
notificazione  ed  esecuzione,  delle  somme  per  il  recupero   del
patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle  spese
di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative
pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero  della  giustizia
si avvale, ((senza nuovi o maggiori oneri))  a  carico  del  bilancio
dello Stato, di intermediari abilitati che,  ricevuto  il  versamento
delle somme, ne  effettuano  il  riversamento  alla  Tesoreria  dello
Stato, registrando in apposito  sistema  informatico  a  disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa  causale,  la
corrispondenza di  ciascun  pagamento,  i  capitoli  e  gli  articoli
d'entrata. Entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  determina  con   proprio
decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione,  le  modalita'  tecniche  per  il  riversamento,  la
rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di   pagamento,
nonche' il modello di convenzione che l'intermediario abilitato  deve
sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della  giustizia,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  stipula
apposite convenzioni a seguito  di  procedura  di  gara  ad  evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e  delle  infrastrutture  senza
nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  ((Le
convenzioni di cui al  presente  articolo  prevedono  che  gli  oneri
derivanti  dall'allestimento  e   dal   funzionamento   del   sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.)) 
  10. Il Ministro della giustizia  e'  autorizzato  ad  adottare,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di
estrazione,   raccolta   e   trasmissione   dei    dati    statistici
dell'Amministrazione   della   giustizia   all'archivio   informatico
centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  11.  Si  considerano  in   ogni   caso   necessarie,   ((ai   sensi
dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)) le
spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del
Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro
stipulati dal  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  reca:
          «Codice dell'amministrazione digitale». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio  2005,   n.   68,   reca:   «Regolamento   recante
          disposizioni  per  l'utilizzo   della   posta   elettronica
          certificata, a norma dell'art. 27  della  legge 16  gennaio
          2003, n. 3». 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  51  (Comunicazioni  e  notificazioni   per   via
          telematica). -  1.  A  decorrere  dal  quindicesimo  giorno
          successivo a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di  cui  al
          comma 2, negli  uffici  giudiziari  indicati  negli  stessi
          decreti, le notificazioni e  le  comunicazioni  di  cui  al
          primo comma dell'art. 170 del codice di  procedura  civile,
          la notificazione di cui al primo comma  dell'art.  192  del
          codice di procedura civile e ogni  altra  comunicazione  al
          consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di  cui  all'art.  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Allo
          stesso  modo  si  procede  per  le   notificazioni   e   le
          comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
          a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,  150  e  151,
          comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
          comunicazione che contiene  dati  sensibili  e'  effettuata
          solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
          sito internet individuato  dall'amministrazione,  dell'atto
          integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
          di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82. 
              2.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi entro  il  1°  settembre  2010,
          sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
          nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
          interessati, il Ministro della giustizia, previa  verifica,
          accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
          individuando  gli  uffici  giudiziari  nei  quali   trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 
              3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
          alle  parti  che  non  hanno  provveduto  ad  istituire   e
          comunicare  l'indirizzo  elettronico  di  cui  al  medesimo
          comma,  sono  fatte  presso  la  cancelleria  o  segreteria
          dell'ufficio giudiziario. 
              4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1  e  2
          dell'art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
          si  effettuano  ai  sensi  dell'art.  170  del  codice   di
          procedura civile. 
              5.  Il   secondo   comma   dell'art.   16   del   regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  e'
          sostituito dal seguente: "Nell'albo e' indicato,  oltre  al
          codice   fiscale,   l'indirizzo   di   posta    elettronica
          certificata  comunicato  ai   sensi   dell'art.   16,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Gli
          indirizzi di posta  elettronica  certificata  ed  i  codici
          fiscali, aggiornati  con  cadenza  giornaliera,  sono  resi
          disponibili  per  via  telematica  al  Consiglio  nazionale
          forense  ed  al  Ministero  della  giustizia  nelle   forme
          previste dalle regole tecniche per l'adozione nel  processo
          civile   e   nel   processo   penale    delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione".». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   16   del   regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento  delle
          professioni di avvocato  e  procuratore),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 16. - Per ogni Tribunale  civile  e  penale  sono
          costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La
          data dell'iscrizione stabilisce la anzianita'  per  ciascun
          professionista. 
              Nell'albo  e'  indicato,  oltre  al   codice   fiscale,
          l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato  ai
          sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2.  Gli  indirizzi  di  posta  elettronica
          certificata e i  codici  fiscali,  aggiornati  con  cadenza
          giornaliera, sono resi disponibili per  via  telematica  al
          Consiglio nazionale forense e al Ministero della  giustizia
          nelle forme previste dalle regole tecniche  per  l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione. 
              Il  Consiglio  dell'ordine   degli   avvocati   e   dei
          procuratori  procede  al  principio  di  ogni   anno   alla
          revisione  degli  albi  ed  alle   occorrenti   variazioni,
          osservate  per  le  cancellazioni  le  relative  norme.  La
          cancellazione  e'  sempre  ordinata  qualora  la  revisione
          accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai  quali
          fu disposta l'iscrizione, salvo che questa  non  sia  stata
          eseguita  o  conservata  per  effetto  di   una   decisione
          giurisdizionale  concernente  i  titoli   o   i   requisiti
          predetti. 
              E'  iniziato  il  procedimento  disciplinare  se  dalla
          revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto. 
              A decorrere  dalla  data  fissata  dal  Ministro  della
          giustizia   con   decreto   emesso   sentiti   i   Consigli
          dell'ordine, gli albi riveduti  debbono  essere  comunicati
          per via telematica, a  cura  del  Consiglio,  al  Ministero
          della  giustizia  nelle   forme   previste   dalle   regole
          tecnico-operative per  l'uso  di  strumenti  informatici  e
          telematici nel processo civile. 
              Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene  aggiornato
          il registro dei praticanti, annotando in esso  coloro  che,
          avendo prestato il giuramento a  norma  dell'art.  8,  sono
          ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture. 
              Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui  al
          precedente comma, e' comunicato alle Preture del  distretto
          della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale  di  udienza
          delle Preture medesime.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  40  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 40
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di spese di giustizia (Testo A), come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e  degli
          importi). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400,  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono disciplinati, anche  con  riferimento  a  nuovi  mezzi
          tecnologici,  il  diritto  di  copia  e   il   diritto   di
          certificato e ne sono individuati gli  importi  sulla  base
          dei costi del  servizio  e  dei  costi  per  l'incasso  dei
          diritti. 
              1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo  del
          diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
          in misura superiore di almeno il  cinquanta  per  cento  di
          quello  previsto  per  il  rilascio  di  copia  in  formato
          elettronico.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art. 33 (Principi generali  delle  verifiche  ai  fini
          della  validazione).  -  1.  La  verifica  ai  fini   della
          validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della
          norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020. 
              progetto  preliminare  costituito  dai   documenti   di
          progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7
          del presente atto; 
              progetto   definitivo    costituito    dai    documenti
          progettuali  descritti   alla   Sezione   II   -   Articoli
          8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto. 
              2. Gli aspetti del controllo sono: 
                a) completezza della documentazione progettuale; 
                b) contenuto degli elaborati; 
                c)  congruenza  fra  tavole  grafiche   e   relazioni
          tecniche; 
                d) controllo incrociato tra gli elaborati; 
                e)    affidabilita'    e    funzionalita'     tecnica
          dell'intervento. 
          a) Completezza della documentazione progettuale. 
              Controllo della regolare sottoscrizione dei  documenti,
          della sussistenza dell'obbligo normativo  di  sottoporre  a
          particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza
          di quanto prescritto dalle normative vigenti. 
          b) Controllo del contenuto degli elaborati. 
              Controllo  relativo  alla  completezza,  adeguatezza  e
          chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi
          e tecnico economici anche in relazione alla  documentazione
          di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale
          computazione dei manufatti  e  delle  opere  oggetto  delle
          rappresentazioni grafiche  e  delle  descrizioni  contenute
          nelle relazioni  tecniche  (geometria  delle  opere,  tipo,
          caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali). 
          c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche. 
              Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici,
          nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle  quantita'
          riportate nei  computi  metrici,  per  quanto  riguarda  la
          corrispondenza tra elaborati progettuali e computi  metrici
          estimativi. 
              Congruenza tra  i  risultati  delle  verifiche  interne
          eseguite, sopra  descritte,  e  le  prescrizioni  contenute
          nello schema di contratto. 
          d) Controllo incrociato fra elaborati. 
              Verifica  dell'assenza  di  discordanze  fra  elaborati
          riguardanti la medesima  opera  ed  afferenti  a  tematiche
          progettuali e/o discipline distinte. 
              Verifica   dell'assenza   di   eventuali   incongruenze
          all'interno della singola opera caratterizzata da  processi
          costruttivi successivi e/o diversi tra di loro. 
          e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento. 
              Accertamento  del  grado   di   approfondimento   delle
          indagini, delle  ricerche,  degli  studi  e  delle  analisi
          eseguite a supporto della progettazione. 
              Rispondenza dei criteri  di  scelta  e  dimensionamento
          delle soluzioni progettuali alle  indagini  eseguite,  alle
          prescrizioni   e    alle    indicazioni    fornite    nella
          documentazione di riferimento e  nelle  specifiche  fornite
          dal committente. 
              Attuabilita'  delle  soluzioni  proposte   per   quanto
          riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi  in
          relazione  alle  funzionalita'  dell'opera,  comparando  il
          progetto con altri simili gia' realizzati e sperimentati. 
              Verifica dell'attendibilita' delle relazioni di calcolo
          delle strutture e degli impianti con  particolare  riguardo
          ai procedimenti di calcolo e ai livelli  di  sicurezza  per
          l'analisi del comportamento  delle  opere  provvisionali  e
          definitive. 
              Verifica  del  livello  di  dettaglio  dei  calcoli  in
          rapporto alle indagini  eseguite,  alle  descrizioni  delle
          relazioni tecniche e  alle  illustrazioni  degli  elaborati
          grafici delle diverse parti delle opere. 
              Rispondenza delle scelte progettuali alle  esigenze  di
          manutenzione e gestione. 
              Verifica  di  ottemperanza  alle   prescrizioni   degli
          organismi preposti alla tutela ambientale e  paesaggistica,
          nonche'  di  eventuali  altri  organismi  e  controllo  del
          rispetto  dei  parametri  fissati  da  norme  italiane  e/o
          internazionali. 
              Rispondenza  dell'intervento  a  quanto  previsto   dal
          decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494  e  dal  decreto
          legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia  di  piani
          di sicurezza, ivi comprese le computazioni  analitiche  dei
          relativi costi della sicurezza. 
              Rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze
          con  l'avvio  dei  lavori  principali  o,   nel   caso   di
          sovrapposizione  dei  tempi  con   i   lavori   principali,
          esistenza  di  specifiche  norme  nel  capitolato  speciale
          d'appalto. 
              3. A conclusione  delle  attivita'  di  verifica  viene
          redatto un rapporto finale  sottoscritto  dal  responsabile
          del gruppo di ispezione  e  dagli  ispettori.  Il  rapporto
          attesta l'esito finale della verifica.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  125  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 125 (Contenuto e  sottoscrizione  degli  atti  di
          parte). -  Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  la
          citazione, il ricorso, la comparsa,  il  controricorso,  il
          precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le  parti,
          l'oggetto, le ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  o
          l'istanza, e, tanto nell'originale quanto  nelle  copie  da
          notificare, debbono essere  sottoscritti  dalla  parte,  se
          essa sta in giudizio personalmente,  oppure  dal  difensore
          che indica il proprio codice fiscale. 
              La  procura  al  difensore  dell'attore   puo'   essere
          rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
          purche'  anteriormente  alla   costituzione   della   parte
          rappresentata. 
              La disposizione del comma  precedente  non  si  applica
          quando la legge richiede che la citazione sia  sottoscritta
          dal difensore munito di mandato speciale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  163  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda  si
          propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 
              Il presidente del  tribunale  stabilisce  al  principio
          dell'anno giudiziario,  con  decreto  approvato  dal  primo
          presidente della corte di appello, i giorni della settimana
          e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla  prima
          comparizione delle parti. 
              L'atto di citazione deve contenere: 
                1) l'indicazione del tribunale davanti  al  quale  la
          domanda e' proposta; 
                2) il nome, il cognome,  la  residenza  e  il  codice
          fiscale  dell'attore,  il  nome,  il  cognome,  il   codice
          fiscale, la residenza  o  il  domicilio  o  la  dimora  del
          convenuto  e   delle   persone   che   rispettivamente   li
          rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e'  una
          persona giuridica, un'associazione non  riconosciuta  o  un
          comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
          ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
          rappresentanza in giudizio; 
                3)  la  determinazione  della  cosa   oggetto   della
          domanda; 
                4)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto  costituenti  le  ragioni  della  domanda,  con  le
          relative conclusioni; 
                5) l'indicazione specifica dei  mezzi  di  prova  dei
          quali  l'attore  intende  valersi  e  in  particolare   dei
          documenti che offre in comunicazione; 
                6)  il  nome  e  il   cognome   del   procuratore   e
          l'indicazione della procura, qualora questa sia stata  gia'
          rilasciata; 
                7)   l'indicazione   del   giorno   dell'udienza   di
          comparizione;  l'invito  al  convenuto  a  costituirsi  nel
          termine di venti  giorni  prima  dell'udienza  indicata  ai
          sensi e nelle forme  stabilite  dall'art.  166,  ovvero  di
          dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini,  e
          a comparire,  nell'udienza  indicata,  dinanzi  al  giudice
          designato ai sensi dell'art.  168-bis,  con  l'avvertimento
          che la costituzione oltre i  suddetti  termini  implica  le
          decadenze di cui agli articoli 38 e 167. 
              L'atto di citazione,  sottoscritto  a  norma  dell'art.
          125,  e'  consegnato  dalla   parte   o   dal   procuratore
          all'ufficiale giudiziario, il quale  lo  notifica  a  norma
          degli articoli 137 e seguenti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  167  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella  comparsa  di
          risposta il convenuto deve proporre  tutte  le  sue  difese
          prendendo  posizione  sui   fatti   posti   dall'attore   a
          fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e
          il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende  valersi
          e i documenti che  offre  in  comunicazione,  formulare  le
          conclusioni. 
              A pena di decadenza deve proporre le eventuali  domande
          riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito  che
          non siano rilevabili d'ufficio.  Se  e'  omesso  o  risulta
          assolutamente incerto l'oggetto o il titolo  della  domanda
          riconvezionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa  al
          convenuto un termine  perentorio  per  integrarla.  Restano
          ferme le decadenze maturate e  salvi  i  diritti  acquisiti
          anteriormente alla integrazione. 
              Se intende chiamare  un  terzo  in  causa,  deve  farne
          dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere  ai  sensi
          dell'art. 269.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  530  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  530  (Provvedimento  per  l'assegnazione  o  per
          l'autorizzazione della vendita). -  Sulla  istanza  di  cui
          all'articolo precedente il  giudice  dell'esecuzione  fissa
          l'udienza per l'audizione delle parti. 
              All'udienza le parti possono  fare  osservazioni  circa
          l'assegnazione e  circa  il  tempo  e  le  modalita'  della
          vendita, e  debbono  proporre,  a  pena  di  decadenza,  le
          opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia'  decadute
          dal diritto di proporle. 
              Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo delle parti comparse, il giudice  dell'esecuzione
          dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. 
              Se vi sono opposizioni il  giudice  dell'esecuzione  le
          decide con sentenza e dispone con ordinanza  l'assegnazione
          o la vendita. 
              Qualora ricorra l'ipotesi prevista  dal  secondo  comma
          dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino  alla
          presentazione  del  ricorso,  il  giudice   dell'esecuzione
          provvedera' con decreto per l'assegnazione  o  la  vendita;
          altrimenti provvedera' a norma  dei  commi  precedenti,  ma
          saranno  sentiti  soltanto  i  creditori  intervenuti   nel
          termine previsto dal secondo comma dell'art. 525. 
              Il  giudice  dell'esecuzione  puo'  stabilire  che   il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
          sensi  degli  articoli  532,  534  e  534-bis,  nonche'  il
          pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con   modalita'
          telematiche. 
              In ogni caso il giudice dell'esecuzione  puo'  disporre
          che sia effettuata la pubblicita' prevista  dall'art.  490,
          secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle  offerte  o  della  data
          dell'incanto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 533 e 540 del codice di
          procedura civile, come modificati dalla presente legge: 
              «Art.  533  (Obblighi   del   commissionario).   -   Il
          commissionario assicura agli interessati la possibilita' di
          esaminare, anche con modalita' telematiche, le  cose  poste
          in vendita almeno tre giorni prima della data  fissata  per
          l'esperimento di vendita e  non  puo'  consegnare  la  cosa
          all'acquirente prima del pagamento  integrale  del  presso.
          Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni  di
          vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato  in
          doppio esemplare, uno dei quali deve essere  consegnato  al
          cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel  termine
          stabilito   dal    giudice    dell'esecuzione    nel    suo
          provvedimento. 
              Qualora  la  vendita  senza  incanto  non  avvenga  nel
          termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione,  il
          commissionario, salvo  che  il  termine  sia  prorogato  su
          istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare
          i beni, affinche' siano venduti all'incanto. 
              Il compenso al commissionario e' stabilito dal  giudice
          dell'esecuzione con decreto.». 
              «Art. 540 (Pagamento del prezzo e rivendita). -  Se  il
          prezzo non e' pagato, si  procede  immediatamente  a  nuovo
          incanto,   a   spese    e    sotto    la    responsabilita'
          dell'aggiudicatario inadempiente. 
              La  somma  ricavata  dalla  vendita  e'  immediatamente
          consegnata al cancelliere  per  essere  depositata  con  le
          forme dei depositi giudiziari.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  569  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 569  (Provvedimento  per  l'autorizzazione  della
          vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'art.  567  il
          giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni  dal  deposito
          della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567,
          nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il
          giuramento e fissa  l'udienza  per  la  comparizione  delle
          parti e dei creditori di cui all'art.  498  che  non  siano
          intervenuti. Tra  la  data  del  provvedimento  e  la  data
          fissata  per  l'udienza  non  possono  decorrere  piu'   di
          centoventi giorni. 
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,  a
          pena di decadenza, le opposizioni agli atti  esecutivi,  se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle. 
              Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo delle parti  comparse,  il  giudice  dispone  con
          ordinanza la vendita, fissando un termine non  inferiore  a
          novanta giorni, e non  superiore  a  centoventi,  entro  il
          quale possono essere proposte offerte d'acquisto  ai  sensi
          dell'art.  571.  Il  giudice  con  la  medesima   ordinanza
          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la
          cauzione, fissa, al giorno  successivo  alla  scadenza  del
          termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e  per
          la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai
          sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano  proposte
          offerte d'acquisto entro il termine stabilito,  ovvero  per
          il caso in cui  le  stesse  non  siano  efficaci  ai  sensi
          dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si  verifichi  una
          delle circostanze  previste  dall'art.  572,  terzo  comma,
          ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto
          non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. 
              Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire  che
          il  versamento  della  cauzione,  la  presentazione   delle
          offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
          casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del  prezzo,
          siano effettuati con modalita' telematiche. 
              Se vi sono  opposizioni  il  tribunale  le  decide  con
          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la
          vendita con ordinanza. 
              Con la medesima ordinanza il giudice fissa  il  termine
          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del
          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro
          autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non  sono
          comparsi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 591-bis del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 591-bis (Delega delle operazioni di  vendita).  -
          Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza  con  la  quale
          provvede sull'istanza di vendita ai  sensi  dell'art.  569,
          terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad  un
          notaio avente preferibilmente sede nel circondario o  a  un
          avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei  relativi
          elenchi di  cui  all'art.  179-ter  delle  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  codice,  il   compimento   delle
          operazioni di vendita  secondo  le  modalita'  indicate  al
          terzo  comma  del  medesimo  art.  569.  Con  la   medesima
          ordinanza  il  giudice  stabilisce  il   termine   per   lo
          svolgimento delle operazioni delegate, le  modalita'  della
          pubblicita', il luogo di  presentazione  delle  offerte  ai
          sensi dell'art. 571 e il luogo  ove  si  procede  all'esame
          delle  offerte,  alla  gara  tra  gli  offerenti   e   alle
          operazioni dell'eventuale incanto. Si applica  l'art.  569,
          quarto comma. 
              Il professionista delegato provvede: 
                1) alla determinazione  del  valore  dell'immobile  a
          norma dell'art. 568, terzo comma, tenendo anche conto della
          relazione redatta  dall'esperto  nominato  dal  giudice  ai
          sensi dell'art. 569, primo comma, e  delle  eventuali  note
          depositate dalle parti ai sensi dell'art.  173-bis,  quarto
          comma,  delle  disposizioni  di  attuazione  del   presente
          codice; 
                2) agli adempimenti previsti  dall'art.  570  e,  ove
          occorrenti, dall'art. 576, secondo comma; 
                3) alla deliberazione sull'offerta a norma  dell'art.
          572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e
          574; 
                4) alle operazioni dell'incanto e  all'aggiudicazione
          dell'immobile a norma dell'art. 581; 
                5) a  ricevere  o  autenticare  la  dichiarazione  di
          nomina di cui all'art. 583; 
                6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584
          e sul versamento del prezzo nella ipotesi di  cui  all'art.
          585, secondo comma; 
                7) sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590; 
                8) alla fissazione del nuovo incanto  e  del  termine
          per la presentazione di nuove offerte d'acquisto  ai  sensi
          dell'art. 591; 
                9) alla fissazione dell'ulteriore  incanto  nel  caso
          previsto dall'art. 587; 
                10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti  da  parte
          dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a  norma  dell'art.
          508; 
                11)   alla    esecuzione    delle    formalita'    di
          registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto
          di  trasferimento,  alla  comunicazione  dello   stesso   a
          pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
          comunicazioni di atti volontari  di  trasferimento  nonche'
          all'espletamento delle formalita'  di  cancellazione  delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          conseguenti al decreto  di  trasferimento  pronunciato  dal
          giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586; 
                12) alla formazione del progetto di distribuzione  ed
          alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che,  dopo
          avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
          dell'art. 596; 
                13) ad ordinare alla banca o all'ufficio  postale  la
          restituzione  delle  cauzioni  e  di   ogni   altra   somma
          direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
          alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
          La restituzione ha  luogo  nelle  mani  del  depositante  o
          mediante bonifico a favore degli stessi conti da  cui  sono
          pervenute le somme accreditate. 
              Nell'avviso di cui  all'art.  570  e'  specificato  che
          tutte le attivita', che,  a  norma  degli  articoli  571  e
          seguenti, devono essere compiute in cancelleria  o  davanti
          al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
          dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista  delegato
          presso  il   suo   studio   ovvero   nel   luogo   indicato
          nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
          l'art. 173-quater  delle  disposizioni  di  attuazione  del
          presente codice. 
              Il  professionista  delegato  provvede  altresi'   alla
          redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
          contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le
          stesse si svolgono, le generalita' delle persone  presenti,
          la descrizione delle  attivita'  svolte,  la  dichiarazione
          dell'aggiudicazione   provvisoria   con   l'identificazione
          dell'aggiudicatario. 
              Il   verbale   e'   sottoscritto   esclusivamente   dal
          professionista delegato ed  allo  stesso  non  deve  essere
          allegata la procura speciale di cui all'art.  579,  secondo
          comma. Se il prezzo non e' stato versato  nel  termine,  il
          professionista  delegato  ne  da'  tempestivo   avviso   al
          giudice, trasmettendogli il fascicolo. 
              Avvenuto il versamento  del  prezzo  con  le  modalita'
          stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e  590,  secondo
          comma, il professionista delegato predispone il decreto  di
          trasferimento  e  trasmette  senza   indugio   al   giudice
          dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
          legge, deve essere allegato il certificato di  destinazione
          urbanistica dell'immobile quale  risultante  dal  fascicolo
          processuale.  Il  professionista  delegato  provvede   alla
          trasmissione del fascicolo al giudice  dell'esecuzione  nel
          caso  in  cui  non  faccia  luogo  all'assegnazione  o   ad
          ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591. Contro il decreto
          previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di
          cui all'art. 617. 
              Le somme versate  dall'aggiudicatario  sono  depositate
          presso una  banca  o  su  un  conto  postale  indicati  dal
          giudice. 
              I provvedimenti di cui all'art. 586  restano  riservati
          al giudice  dell'esecuzione  in  ogni  caso  di  delega  al
          professionista delle operazioni di vendita.». 
              - Il regio decreto 18 dicembre  1941,  n.  1368,  reca:
          «Disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  34,  comma  4,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica). 
              «Art. 34 (Impegni). - 1. I dirigenti, nell'ambito delle
          attribuzioni ad essi  demandate  per  legge,  impegnano  ed
          ordinano le spese nei limiti  delle  risorse  assegnate  in
          bilancio.  Restano  ferme  le  disposizioni  speciali   che
          attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini  di
          spesa  ad  organi  costituzionali  dello  Stato  dotati  di
          autonomia contabile. 
              2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza  le
          sole somme dovute dallo Stato  a  seguito  di  obbligazioni
          giuridicamente perfezionate. 
              3.  Gli  impegni  assunti  possono  riferirsi  soltanto
          all'esercizio in corso. 
              4. Previo assenso del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  salvaguardia  della  compatibilita'  con  il
          fabbisogno e l'indebitamento  netto  delle  amministrazioni
          pubbliche, per le spese  correnti  possono  essere  assunti
          impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei  limiti
          delle  risorse  stanziate  nel   bilancio   pluriennale   a
          legislazione  vigente,  ove  cio'  sia  indispensabile  per
          assicurare la continuita' dei servizi, e quando  si  tratti
          di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne
          riconosca la necessita' o la convenienza. 
              5.  Le  spese  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
          equivalenti, pensioni ed assegni  congeneri  sono  imputate
          alla competenza del bilancio dell'anno finanziario  in  cui
          vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione  per
          le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni
          precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per  le  quali
          e' consentita l'imputazione in conto residui. 
              6. Per gli impegni  di  spesa  in  conto  capitale  che
          prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2. 
              7.  Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  il  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate si astengono dal ricevere atti  di  impegno  che
          dovessero pervenire dopo  tale  data,  fatti  salvi  quelli
          direttamente conseguenti all'applicazione di  provvedimenti
          legislativi     pubblicati     nell'ultimo     quadrimestre
          dell'anno.».