((Art. 4 bis 
 
 
            Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 
 
  1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «per gli anni 2008, 2009 e  2010»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».)) 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  128  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3. - 128. Per sopperire  alle  gravi  carenze  di
          personale  degli  uffici  giudiziari,  il  Ministero  della
          giustizia e' autorizzato a coprire,  fino  al  31  dicembre
          2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di
          mobilita',   anche   intercompartimentale,   di   personale
          appartenente   ad   amministrazioni   sottoposte   ad   una
          disciplina limitativa delle  assunzioni.  Le  procedure  di
          mobilita' sono attivate, ove  possibile,  a  seguito  degli
          accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo
          costituisce espressione del consenso al  trasferimento  del
          proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma  1
          dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni. Parimenti lo  stesso  Ministero
          e' autorizzato a coprire temporaneamente  i  posti  vacanti
          negli  uffici  giudiziari   mediante   l'utilizzazione   in
          posizione  di  comando  di  personale  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, anche  di  diverso  comparto,  secondo  le
          vigenti disposizioni contrattuali.».