IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
    
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
    
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
    
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
    
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale; 
  Vista la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano  di  tutela
vini  intesa a richiedere il riconoscimento  della  denominazione  di
origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»
e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, in merito
alla proposta dell' Istituto sopra indicato, di riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e garantita  «Castelli  di  Jesi
Verdicchio Riserva»; 
    
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda  di  riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita  «Castelli  di
Jesi Verdicchio Riserva"e del relativo  disciplinare  di  produzione,
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  162
supplemento ordinario n. 115 del 17 luglio 2009; 
  Considerato che e' pervenuta, nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza da parte dell'Istituto marchigiano di tutela vini, in  merito
alla  citata  proposta  di  disciplinare,  intesa  ad   ottenere   la
riformulazione  di  alcuni  comma  degli  articoli  4,  5  e  7   del
disciplinare  di  produzione  e  l'integrazione   e   la   correzione
dell'elenco delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive
conseguenti a ulteriori verifiche effettuate sul territorio; 
    
  Visto il parere espresso  dalla  Regione  Marche,  in  merito  alle
suddetta istanza; 
    
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione  del  27  e  28
ottobre 2009, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza; 
    
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere  al  riconoscimento
della Denominazione di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini
«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e all'approvazione del relativo
disciplinare di produzione, in conformita'  ai  pareri  espressi  dal
sopra citato Comitato; 
    
  
  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini
«Castelli  di  Jesi  Verdicchio  Riserva»  e'  riconosciuta   ed   e'
approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di
Jesi Verdicchio Riserva» e' riservata ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni  entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.