(( Art. 10 quater Gestione dei libri genealogici 1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' esercitare il potere sostitutivo. ))
Riferimenti normativi: - Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907 reca la nomina del commissario ad acta per l'applicazione del disciplinare del libro genealogico del cane di razza. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 recante "Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza": «Art. 2. 1. I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».