(( Art. 10 quater 
 
 
                   Gestione dei libri genealogici 
 
  1. L'efficacia del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino  al
30 aprile 2011 e fino a  tale  data  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici  ed  i
registri anagrafici di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici  e,
in tal senso, il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali puo' esercitare il potere sostitutivo. )) 
 
              Riferimenti normativi: 
              - Il decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali 20 aprile  2009,  n.  3907  reca  la
          nomina del  commissario  ad  acta  per  l'applicazione  del
          disciplinare del libro genealogico del cane di razza. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  529  recante
          "Attuazione  della  direttiva  91/174/CEE   relativa   alle
          condizioni zootecniche e genealogiche che  disciplinano  la
          commercializzazione degli animali di razza": 
              «Art.  2.  1.  I  libri  genealogici  ed   i   registri
          anagrafici sono istituiti, previa approvazione con  decreto
          del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   dalle
          associazioni nazionali di allevatori di specie o di  razza,
          di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di  personalita'
          giuridica  ed  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  con
          provvedimento  del  Ministro   dell'agricoltura   e   delle
          foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono
          tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi
          disciplinari, approvati anch'essi con decreto del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste».