Art. 7 
 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo   4-bis,   comma   18,   del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle  procedure  occorrenti  a  rendere   effettivamente   operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: "31 dicembre 2009" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2010". 
  3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, le parole: "31  dicembre  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2010". 
  4.  Il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e
musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21  dicembre  1999,
n. 508, e'  prorogato  nella  composizione  esistente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al (( 31  dicembre  2010.
)) 
  (( 4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino  al  31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto  dei  risparmi
di spesa ivi  indicati  con  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3  e  4,
del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
con riferimento all'anno scolastico 2010-2011. 
  4-quater. In attesa  della  costituzione  degli  organi  collegiali
territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e  successive  modificazioni,  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione e' prorogato, nella composizione  esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  alla  data
del 31 dicembre 2010. )) 
  (( 5. Al fine di  assicurare  la  continuita'  nell'erogazione  dei
servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il  pubblico
istituiti presso gli istituti ed i  luoghi  della  cultura  ai  sensi
dell'articolo 117 del (( codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni,  e  di  consentire  il  completamento  della  relativa
attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i  beni
e le attivita' culturali, i rapporti comunque  in  atto  relativi  ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla  loro  naturale  scadenza
ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle  gare  da  bandirsi
entro il 30 giugno 2010. 
  5-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  2,   del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,  relativo  agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato  per  gli
anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere,
pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni  2010  e  2011,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  riserva  per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. 
  5-ter. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  al
comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
la data del 30 giugno 2010". 
  5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo  15  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,
previsto per il triennio 2007-2009, e' prorogato fino al 31  dicembre
2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro.  Nelle  regioni  in  cui
sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,  ed   hanno   ottenuto   il
riconoscimento dal Ministero dell'interno, e' assegnato  il  relativo
finanziamento. Gli  istituti  tecnici  superiori  hanno  personalita'
giuridica ed  autonomia  amministrativa  ed  accorpano  gli  istituti
tecnici e professionali che ne fanno parte e che  siano  capofila  di
poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del
presente comma, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  riserva  per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata  alla  legge
23 dicembre 2009, n. 191. 
  5-quinquies. All'articolo 1,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1, le parole: "31  dicembre  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010" )) ». 
 
            Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 4-bis  del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n.  97  recante  "Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  monitoraggio  e  trasparenza  dei
          meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche'  in
          materia fiscale e di proroga di termini",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: 
              «18. Il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema universitario (CNVSU) di cui all' articolo 2  della
          legge  19  ottobre  1999,  n.  370,  e'  prorogato,   nella
          composizione esistente alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  fino  al  31
          maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta  data,
          fino al completamento delle procedure occorrenti a  rendere
          effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione
          del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),  di  cui
          all'articolo 2, commi da 138 a  141,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24  novembre  2006,  n.  286.  Per  le  attivita'  di
          funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per  la
          valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse
          finanziarie entro i limiti di spesa previsti  dall'articolo
          2, comma 142, del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286, iscritte  nello  stato  di  previsione  della
          spesa del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  1  del
          decreto-legge   10   novembre   2008,   n.   180    recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  diritto  allo  studio,  la
          valorizzazione  del  merito  e  la  qualita'  del   sistema
          universitario   e   della   ricerca",    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  9  gennaio  2009,  n.  1,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "5.  In  attesa  del  riordino   delle   procedure   di
          reclutamento dei ricercatori universitari e  comunque  fino
          al 31 dicembre 2010,  le  commissioni  per  la  valutazione
          comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge
          3 luglio 1998, n.  210,  sono  composte  da  un  professore
          ordinario o  da  un  professore  associato  nominato  dalla
          facolta' che ha richiesto il  bando  e  da  due  professori
          ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti  tra
          i professori ordinari appartenenti al settore  disciplinare
          oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero  dei
          commissari  complessivamente  necessari   nella   sessione.
          L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e
          straordinari appartenenti al  settore  oggetto  del  bando.
          Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna  commissione
          i  professori  che  appartengono  all'universita'  che   ha
          richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in  modo  da
          assicurare ove possibile  che  almeno  uno  dei  commissari
          sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto  del
          bando. Si applicano in quanto compatibili  le  disposizioni
          di cui al comma 4". 
              - Si riporta il testo del comma 2-quater  dell'art.  37
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante "Proroga
          di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
          disposizioni   finanziarie   urgenti",   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia  e
          tempestivita' degli  interventi  in  favore  della  ricerca
          industriale, ivi compresi  quelli  cofinanziati  dai  fondi
          strutturali,  le  convenzioni   stipulate   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  con  gli
          istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono  essere
          prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a  seguito
          dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2010". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle  Accademie  di
          belle   arti,   dell'Accademia    nazionale    di    danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati": 
              «Art. 3  (Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
          artistica e  musicale).  -  1.  E'  costituito,  presso  il
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, il Consiglio nazionale per  l'alta  formazione
          artistica e musicale (CNAM),  il  quale  esprime  pareri  e
          formula proposte: 
              a) sugli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui  al
          comma 5 dello stesso articolo; 
              b) sui regolamenti didattici degli istituti; 
              c) sul reclutamento del personale docente; 
              d)  sulla  programmazione  dell'offerta  formativa  nei
          settori artistico, musicale e coreutico. 
              2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo  parere
          delle competenti Commissioni  parlamentari,  espresso  dopo
          l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,  sono
          disciplinati: 
              a) la composizione del CNAM, prevedendo che: 
              1) almeno i tre quarti dei componenti siano  eletti  in
          rappresentanza   del   personale   docente,    tecnico    e
          amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
          cui all'articolo 1; 
              2) dei restanti componenti, una parte sia nominata  dal
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  e  una  parte  sia  nominata   dal   Consiglio
          universitario nazionale (CUN); 
              b) le modalita' di nomina e di elezione dei  componenti
          del CNAM; 
              c) il funzionamento del CNAM; 
              d) l'elezione da parte del CNAM  di  rappresentanti  in
          seno  al  CUN,   la   cui   composizione   numerica   resta
          conseguentemente modificata. 
              3. In sede di prima applicazione della presente legge e
          fino alla prima elezione del CNAM, le  relative  competenze
          sono esercitate da un organismo composto da: 
              a) quattro membri in rappresentanza delle  Accademie  e
          degli ISIA; 
              b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori  e
          degli Istituti musicali pareggiati; 
              c)  quattro  membri  designati  in  parti  eguali   dal
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e dal CUN; 
              d)  quattro   studenti   delle   istituzioni   di   cui
          all'articolo 1; 
              e) un direttore amministrativo. 
              4. Le elezioni dei rappresentanti e degli  studenti  di
          cui al comma 3 si svolgono,  con  modalita'  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e  tecnologica  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, presso il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica,  sulla  base  di
          liste separate, presentate almeno un mese prima della  data
          stabilita per le votazioni. 
              5. Per il funzionamento del CNAM  e  dell'organismo  di
          cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua  di  lire  200
          milioni.». 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  8  luglio  2005,  recante
          "Istituzione dell'Istituto universitario di studi superiori
          (I.U.S.S.)  di  Pavia,  Scuola  superiore  ad   ordinamento
          speciale,  ed  approvazione  del   relativo   statuto"   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  2  agosto
          2005. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 18 novembre 2005,  recante
          "Istituzione  della  Scuola  IMT   (istituzioni,   mercati,
          tecnologie) Alti Studi di  Lucca,  istituto  di  istruzione
          universitaria di alta formazione dottorale con  ordinamento
          speciale,  ed  approvazione  del   relativo   statuto"   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30  novembre
          2005. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 18 novembre 2005,  recante
          "Istituzione dell'Istituto italiano  di  Scienze  Umane  di
          Firenze,  istituto  di  istruzione  universitaria  di  alta
          formazione   dottorale   con   ordinamento   speciale,   ed
          approvazione del  relativo  statuto"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 dell'1 dicembre 2005. 
              - Si riporta il testo del comma  13  dell'art.  66  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante  "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni: 
              «13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,  comma  105,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,
          per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di
          un  contingente  corrispondente  ad  una  spesa   pari   al
          cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  60  per   cento
          all'assunzione  di  ricercatori  a   tempo   indeterminato,
          nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per  una  quota  non
          superiore al 10  per  cento  all'assunzione  di  professori
          ordinari. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente.  Nei  confronti  delle
          universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto  dal
          comma 9. Le limitazioni di cui al  presente  comma  non  si
          applicano alle assunzioni di  personale  appartenente  alle
          categorie protette. In  relazione  a  quanto  previsto  dal
          presente  comma,  l'autorizzazione   legislativa   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, concernente il  fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni  di
          euro per l'anno 2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, di 316 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  di  417
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2013». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  5  della
          legge  24  dicembre  1993,  n.  537   recante   "Interventi
          correttivi di finanza pubblica": 
              «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980,  n.  382,  e
          della spesa per le attivita' previste dalla  L.  28  giugno
          1977, n. 394; 
              b) fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          L. 28 giugno 1977, n. 394 , e del comma 8 dell'art. 7 della
          L. 22 dicembre 1986, n. 910 ; 
              c) fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche». 
              - Si riportano i testi dei commi 2, 3 e 4  dell'art.  1
          del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  recante
          "Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del
          servizio scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010"
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2009, n. 167: 
              «2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma  1  e  al
          fine  di  assicurare  la  qualita'  e  la  continuita'  del
          servizio scolastico ed  educativo,  per  l'anno  scolastico
          2009-2010 ed in deroga alle  disposizioni  contenute  nella
          legge 3 maggio 1999, n. 124, e  nei  regolamenti  attuativi
          relativi  al  conferimento  delle  supplenze  al  personale
          docente  e  al   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario,   l'amministrazione   scolastica   assegna   le
          supplenze  per  assenza  temporanea   dei   titolari,   con
          precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle
          graduatorie  di  istituto,  al  personale  inserito   nelle
          graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1,  comma
          605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni,  ed  al  personale  ATA  inserito
          nelle graduatorie permanenti di cui  all'articolo  554  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
          297, e nelle graduatorie provinciali ad  esaurimento,  gia'
          destinatario di contratto a tempo  determinato,  annuale  o
          fino  al  termine  delle  attivita'  didattiche,  nell'anno
          scolastico 2008-2009 o che abbia  conseguito  nel  medesimo
          anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una
          supplenza di  almeno  centottanta  giorni,  che  non  abbia
          potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la  stessa
          tipologia di contratto per carenza  di  posti  disponibili,
          non sia destinatario di un contratto a tempo  indeterminato
          e non risulti collocato a riposo. 
              3. L'amministrazione  scolastica  puo'  promuovere,  in
          collaborazione  con  le  regioni  e  a  valere  su  risorse
          finanziarie messe a disposizione  dalle  regioni  medesime,
          progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto,  che
          prevedano attivita' di carattere  straordinario,  anche  ai
          fini  dell'adempimento  dell'obbligo  dell'istruzione,   da
          realizzarsi  prioritariamente   mediante   l'utilizzo   dei
          lavoratori  precari  della  scuola  di  cui  al  comma   2,
          percettori  dell'indennita'  di  disoccupazione,  cui  puo'
          essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico
          delle risorse messe a disposizione dalle regioni. 
              4. Al personale di cui ai commi 2 e 3  e'  riconosciuta
          la valutazione dell'intero anno di servizio  ai  soli  fini
          dell'attribuzione  del  punteggio  nelle   graduatorie   ad
          esaurimento previste dall'articolo 1,  comma  605,  lettera
          c),  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   nelle
          graduatorie permanenti di cui al citato  articolo  554  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 recante
          "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
          a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  117  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, recante "Codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della  L.  6  luglio
          2002, n. 137": 
              «Art.  117  (Servizi  per  il  pubblico).  -  1.  Negli
          istituti e nei luoghi della cultura  indicati  all'articolo
          101  possono  essere  istituiti   servizi   di   assistenza
          culturale e di ospitalita' per il pubblico. 
              2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: 
              a) il servizio editoriale e di  vendita  riguardante  i
          cataloghi  e  i  sussidi   catalografici,   audiovisivi   e
          informatici,  ogni  altro  materiale  informativo,   e   le
          riproduzioni di beni culturali; 
              b) i servizi riguardanti beni  librari  e  archivistici
          per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
          bibliotecario; 
              c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche
          e biblioteche museali; 
              d) la gestione  dei  punti  vendita  e  l'utilizzazione
          commerciale delle riproduzioni dei beni; 
              e) i servizi di  accoglienza,  ivi  inclusi  quelli  di
          assistenza e di intrattenimento per l'infanzia,  i  servizi
          di informazione, di guida e assistenza didattica, i  centri
          di incontro; 
              f)  i  servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione,  di
          guardaroba; 
              g)  l'organizzazione   di   mostre   e   manifestazioni
          culturali, nonche' di iniziative promozionali. 
              3. I servizi di cui al comma 1 possono  essere  gestiti
          in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
          di biglietteria. 
              4. La gestione dei servizi medesimi  e'  attuata  nelle
          forme previste dall'articolo 115. 
              5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
          ripartiti ai sensi dell'articolo 110». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art.  3-bis  del
          decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante "Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          diverse", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2007, n. 17: 
              «2.  Al  fine  di  realizzare  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al  comune
          di Pietrelcina e' assegnato un contributo di 1.500.000 euro
          per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009». 
              - Si riporta il testo del comma 239 dell'art.  2  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010)", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «239.  Al  fine  di  garantire  condizioni  di  massima
          celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
          per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
          scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
          approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
          nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
          individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
          fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
          relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
          territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
          modalita'  previste  ai  sensi  dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169». 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  15  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
          gennaio 2008, recante "Linee guida per la  riorganizzazione
          del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore  e
          la costituzione degli istituti tecnici superiori": 
              «4. Per il triennio  2007/2009,  le  risorse  destinate
          alla istituzione  degli  istituti  tecnici  superiori  sono
          determinate nel 50% delle risorse stanziate  sul  fondo  di
          cui alla legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  art.  1,  comma
          875». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art.  1  del
          decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,  (Disposizioni
          urgenti per il diritto allo studio, la  valorizzazione  del
          merito e la qualita'  del  sistema  universitario  e  della
          ricerca), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio 2009, n. 1, come modificato dalla presente legge: 
              «1-bis. Per i fini di  cui  al  comma  1,  gli  effetti
          dell'articolo 12, comma 1, del  decreto-legge  31  dicembre
          2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente  differiti  al  31
          dicembre 2010.».