Art. 4 
 
  L'organismo autorizzato «INOQ - Istituto Nord Ovest  Qualita'  Soc.
coop.» dovra' assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati
nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti
descritti nel  relativo  disciplinare  di  produzione  e  che,  sulle
confezioni con  le  quali  viene  commercializzata  la  denominazione
«Nocciola  del  Piemonte  o  Nocciola  Piemonte»,  venga  apposta  la
dicitura:  «Garantito  dal   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali ai sensi dell'art.  10  del  regolamento  (CE)
510/06».