Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla  vendemmia
2010, i vini ad indicazione  geografica  tipica  «Colli  del  Sangro»
provenienti  da  vigneti  non  ancora  iscritti,  conformemente  alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad
effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della  legge  10
febbraio 1992, n. 164, del  decreto  ministeriale  27  marzo  2001  e
dell'accordo Stato-Regioni e provincie autonome 25  luglio  2002,  la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai  fini  dell'iscrizione  dei
medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica
tipica «Colli del Sangro».