Art. 4 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la indicazione geografica tipica  «Colli  del
Sangro» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e
dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo