Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Terre di Chieti».