Art. 2 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art.  1,  che  sono
dichiarati di pubblica utilita' e  costituiscono  varianti  ai  piani
urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei  soggetti
attuatori  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  ove  non  sia  possibile
l'utilizzazione  delle  strutture   pubbliche,   puo'   affidare   la
progettazione  anche  a  liberi  professionisti,   avvalendosi,   ove
necessario, delle deroghe di cui all'art. 3. 
  2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3,  l'approvazione  dei
progetti da parte del Commissario delegato, che a tal fine si  avvale
dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma  1,  sostituisce,  ad
ogni  effetto,  visti,  pareri,  autorizzazioni  e   concessioni   di
competenza di organi  statali,  regionali,  provinciali  e  comunali,
costituisce,  ove  occorra,  variante  allo   strumento   urbanistico
generale, nonche' ai piani ed ai programmi  di  settore,  e  comporta
l'apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   nonche'
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, in deroga all'art. 98,
comma 2, del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  salva
l'applicazione  dell'art.  11  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 327 del 2001 e successive  modifiche  ed  integrazioni,
anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative,  che  si
svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'. 
  3.  L'approvazione  dei   progetti   costituisce   condizione   per
l'adozione  del  decreto   di   occupazione   d'urgenza   preordinata
all'espropriazione. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti  su  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere
conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso  di
mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso,  alla
valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di  servizi,
da concludersi entro  15  giorni  dalla  convocazione.  Nei  casi  di
mancata espressione del parere o di motivato  dissenso  espresso,  in
ordine a progetti di interventi ed opere  di  competenza  statale  in
sede di conferenza di servizi  dalle  amministrazioni  preposte  alla
tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale  o   del   patrimonio
storico-artistico,  la  decisione  e'  rimessa  al   Presidente   del
Consiglio dei Ministri in deroga alla  procedura  prevista  dall'art.
14-quater  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'.
Qualora la mancata espressione del parere ovvero  il  dissenso  siano
riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale  e
degli enti locali, la decisione e' rimessa alla giunta regionale, che
si esprime inderogabilmente  entro  30  giorni  dalla  richiesta  del
Commissario delegato. 
  5. Il  Commissario  delegato  provvede,  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori di cui all'art. 1, comma 1, per le occupazioni di urgenza e
per  le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
l'esecuzione delle opere e degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, con i termini di legge ridotti  della  meta'. Il  medesimo
Commissario  delegato,  avvalendosi  dei  soggetti  attuatori   sopra
indicati, una volta  emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza,
provvede alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale  di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
testimoni.