Art. 4 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata gravemente danneggiata, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza. 2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorita', dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino ed all'eventuale rafforzamento locale degli edifici immobiliari gravemente danneggiati comprendenti unita' immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di un'attivita' produttiva. 3. In favore del personale tecnico amministrativo dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' corrisposto dal Commissario delegato un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione e con oneri a carico della presente ordinanza. 4. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti in fase di prima emergenza.