Art. 4 
 
  1. Il Commissario delegato e'  autorizzato  ad  assegnare,  per  il
tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia  stata  distrutta
in tutto o in parte o sia stata gravemente  danneggiata,  ovvero  sia
stata sgomberata in  esecuzione  di  provvedimenti  delle  competenti
autorita', un contributo  per  l'autonoma  sistemazione  fino  ad  un
massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00  per
ogni componente  del  nucleo  familiare  abitualmente  e  stabilmente
residente nella abitazione; ove si  tratti  di  un  nucleo  familiare
composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in €
300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone  di  eta'
superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili  con  una
percentuale di invalidita' non  inferiore  al  67%,  e'  concesso  un
contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili  per  ognuno  dei  soggetti
sopra indicati. I benefici  economici  di  cui  presente  comma  sono
concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile  e  sino  a
che non si siano  realizzate  le  condizioni  per  il  rientro  nella
abitazione, ovvero si sia provveduto  ad  altra  sistemazione  avente
carattere di stabilita', e comunque non oltre il termine dello  stato
d'emergenza. 
  2. Il Commissario delegato e'  autorizzato  ad  assegnare,  per  il
tramite dei comuni interessati  dal  sisma,  e  secondo  procedure  e
criteri di priorita', dallo stesso definiti, ai  soggetti  privati  e
alle imprese un contributo finalizzato al ripristino ed all'eventuale
rafforzamento locale degli edifici immobiliari gravemente danneggiati
comprendenti unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  o
all'esercizio di un'attivita' produttiva. 
  3. In favore del personale tecnico amministrativo dei comuni di cui
all'art. 1, comma 2 direttamente impegnato in attivita' connesse  con
l'emergenza e' corrisposto dal Commissario delegato un  compenso  per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente  reso  nel  limite
massimo di 50 ore mensili  oltre  i  limiti  previsti  dalla  vigente
legislazione e con oneri a carico della presente ordinanza. 
  4. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le  maggiori
spese sostenute dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  i
servizi  di  soccorso  tecnico  urgente  svolti  in  fase  di   prima
emergenza.