Art. 5 
 
  1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza  della
situazione  emergenziale  di  cui   alla   presente   ordinanza,   il
Commissario delegato predispone entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle  attivita'  da  porre  in
essere, articolati in relazione alle  diverse  tipologie  d'azione  e
cadenzati  per  trimestri  successivi.  Entro  trenta  giorni   dalla
scadenza di ciascun trimestre, il Commissario  delegato  comunica  al
Dipartimento della protezione civile  lo  stato  di  avanzamento  dei
programmi, evidenziando  e  motivando  gli  eventuali  scostamenti  e
indicando le misure che  si  intendono  adottare  per  ricondurre  la
realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 
  2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni  di  cui
al comma 1, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
Italiana, il Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato  per  il
rientro nell'ordinario, con il compito  di  esaminare  e  valutare  i
documenti di cui al comma 1 e  di  proporre  le  iniziative  ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 
  3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al  comma
2, e' stabilita dal Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
utilizzando fino ad un massimo di  cinque  unita'  con  contratto  di
collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di
carattere fiduciario, in deroga all'art.  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, determinandone il relativo compenso. 
  4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono  posti  a  carico
del Fondo della protezione civile.