Art. 6 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  ordinanza,  nel  limite
massimo di 15.000.000 euro, si provvede  a  carico  del  Fondo  della
protezione civile. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al  comma  1  sono  trasferite  su
apposita contabilita'  speciale,  all'uopo  istituita,  intestata  al
Commissario delegato con  le  modalita'  previste  dall'art.  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  3. Il presidente della regione Umbria - Commissario  delegato,  per
la realizzazione degli interventi  urgenti  previsti  dalla  presente
ordinanza  e'   autorizzato   ad   utilizzare   risorse   finanziarie
disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga  agli  articoli
16 e 17 del decreto  legislativo  28  marzo  2000,  n.  76,  ed  alle
relative disposizioni normative regionali. 
  4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione  ai  sensi
dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.