Art. 6 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15.000.000 euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il presidente della regione Umbria - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. 4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.