Art. 7 1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. 2. Il Commissario delegato provvede altresi', nell'ambito delle risorse disponibili, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dall'Amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi