Art. 7 
 
  1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle organizzazioni  di  volontariato,  debitamente  autorizzate  dal
Dipartimento della protezione civile, impiegate  in  occasione  degli
eventi in premessa, nonche' al rimborso  degli  oneri  sostenuti  dai
datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e'  effettuato  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.  194,
sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. 
  2. Il Commissario delegato  provvede  altresi',  nell'ambito  delle
risorse  disponibili,  all'assegnazione  di  un  contributo  per   la
copertura degli oneri relativi alle spese  straordinarie  finalizzate
alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi
urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento  dall'Amministrazione
provinciale e dai comuni colpiti individuati ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2 della presente ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 marzo 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi