Art. 3 Disposizioni finali 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere implementati i requisiti richiesti ai veicoli ed alle cisterne destinati al trasporto di merci pericolose su strada atti a garantire i livelli di sicurezza di cui rispettivamente all'art. 1, comma 1, lettera b) ed all'art. 2, comma 1, lettera b). Roma, 18 febbraio 2010 Il Ministro: Matteoli