Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
possono essere implementati i requisiti richiesti ai veicoli ed  alle
cisterne destinati al trasporto di merci pericolose su strada atti  a
garantire i livelli di sicurezza di cui rispettivamente  all'art.  1,
comma 1, lettera b) ed all'art. 2, comma 1, lettera b). 
    Roma, 18 febbraio 2010 
 
                                                Il Ministro: Matteoli