Art. 5
Piani di diffusione
1. L'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni,
delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita attraverso
accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi
entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti
regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008.
2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni,
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a
partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico
curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di
invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di
rettifica e annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle
operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia
e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalita' rese
disponibili dal SAC in conformita' a quanto definito nel disciplinare
tecnico allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2010
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti