IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada", 
  VISTO in particolare l'articolo 60  in  materia,  tra  l'altro,  di
disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed  in
specie il comma 5 relativo ai requisiti per la circolazione su strada
degli stessi; 
  VISTO l'articolo 215 del DPR 16  dicembre  1992,  n.  495,  recante
"Regolamento di esecuzione al Nuovo  Codice  della  Strada",  recante
disposizioni applicative al citato articolo 60; 
  VISTO in particolare il comma 5 dell'articolo 215 da ultimo  citato
che subordina la circolazione dei  veicoli  di  interesse  storico  e
collezionistico alla verifica  delle  prescrizioni  dettate  per  gli
stessi al punto F, lettera b) dell'appendice V al Titolo III del Reg.
Es., prescrizioni che - a tutt'oggi - non sono state dettate; 
  CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del Regolamento
di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme  esecutive  con
riferimento all' art. 227 del  Reg.  Es.  rubricato  "Caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi"; 
  CONSIDERATO altresi' che ai sensi dell'art. 227 da ultimo citato le
caratteristiche costruttive e funzionali  dei  veicoli,  soggette  ad
accertamento e di cui all'appendice V sono stabilite con Decreto  del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle  Infrastrutture
e dei Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli; 
  VISTO il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante
"Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori
uso", come modificato dal decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.
149, ed in particolare l'articolo 3, commi 1,  lettera  b),  2  e  3,
recanti rispettivamente l'equiparazione di un veicolo fuori uso ad un
rifiuto, l'indicazione  della  casistica  ai  sensi  della  quale  un
veicolo e' classificato fuori uso e la previsione della deroga per  i
veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico a condizione
di un'adeguata conservazione ; 
  RITENUTA  l'opportunita'  di  disciplinare  i  requisiti   per   la
circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico,  sia
sotto   il   profilo   dell'accertamento   dell'adeguato   modo    di
conservazione richiesto dal citato decreto legislativo  n.  209/2003,
come  modificato,  sia  sotto  il  profilo   della   verifica   delle
prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215, co. 5, Reg.
Es.; 
  VISTA  la  direttiva  96/96/CE,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di  "Controllo  tecnico
di veicoli a motore e loro rimorchi"  ed  in  particolare  l'art.  4,
comma  3,  che  prevede  che  gli  Stati   membri   possono,   previa
consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo
per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico; 
  VISTO il DM 6 agosto  1998,  n  408,  in  materia  di  "Regolamento
recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore
e loro  rimorchi",  con  il  quale  e'  stata  data  attuazione  alla
summenzionata direttiva 96/96/CE; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme
in materia ambientale" , ed in particolare l'articolo 184,  comma  2,
lett. l); 
  VISTO infine l'articolo  229  del  citato  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, che prevede che,  salvo  i  casi  di  attuazione
disposti dalla legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie
del Codice della Strada sono recepite con decreti dei Ministri  della
Repubblica, secondo le rispettive competenze; 
  VISTO  il  Decreto  Ministeriale  del  29  novembre  2002,  recante
disposizioni in materia di "Revisione periodica dei motoveicoli e dei
ciclomotori"; 
  SENTITI i registri ASI, Storico  Lancia,  Italiano  FIAT,  Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI; 
  ESPLETATA  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n.
317, modificata ed integrata  dal  decreto  legislativo  23  novembre
2000, n. 427, nonche' ai fini di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
comma 2, della direttiva 96/96/CE; 
 
                               DECRETA 
 
                               ART. 1 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono definiti: 
    a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo
o autoveicolo che risulti iscritto  in  uno  dei  registri  ai  sensi
dell'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285 recante "Nuovo Codice della Strada", e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    b) registri: uno dei soggetti individuati dall'articolo 60, comma
4 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  recante  "Nuovo
Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni; 
    c)  certificato  di  rilevanza  storica  e  collezionistica:   il
certificato di cui all'articolo 215, comma 1 del D.P.R.  16  dicembre
1992, n. 495, recante "regolamento  di  esecuzione  al  Nuovo  Codice
della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni,  rilasciato
da uno dei registri, e  disciplinato  dall'articolo  4  del  presente
decreto; 
    d)  caratteristiche   tecniche:   le   caratteristiche   di   cui
all'articolo 215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.
495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada"
e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica  di
idoneita' del veicolo di interesse  storico  e  collezionistico  alla
riammissione  in  circolazione,  disciplinate  dall'articolo  5   del
presente decreto e del relativo allegato.