IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada", VISTO in particolare l'articolo 60 in materia, tra l'altro, di disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5 relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi; VISTO l'articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada", recante disposizioni applicative al citato articolo 60; VISTO in particolare il comma 5 dell'articolo 215 da ultimo citato che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto F, lettera b) dell'appendice V al Titolo III del Reg. Es., prescrizioni che - a tutt'oggi - non sono state dettate; CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme esecutive con riferimento all' art. 227 del Reg. Es. rubricato "Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi"; CONSIDERATO altresi' che ai sensi dell'art. 227 da ultimo citato le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento e di cui all'appendice V sono stabilite con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli; VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", come modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, ed in particolare l'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente l'equiparazione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, l'indicazione della casistica ai sensi della quale un veicolo e' classificato fuori uso e la previsione della deroga per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico a condizione di un'adeguata conservazione ; RITENUTA l'opportunita' di disciplinare i requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'adeguato modo di conservazione richiesto dal citato decreto legislativo n. 209/2003, come modificato, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215, co. 5, Reg. Es.; VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di "Controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi" ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico; VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di "Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi", con il quale e' stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" , ed in particolare l'articolo 184, comma 2, lett. l); VISTO infine l'articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le rispettive competenze; VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante disposizioni in materia di "Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori"; SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI; ESPLETATA la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, nonche' ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva 96/96/CE; DECRETA ART. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto sono definiti: a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi dell'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni; b) registri: uno dei soggetti individuati dall'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni; c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui all'articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da uno dei registri, e disciplinato dall'articolo 4 del presente decreto; d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all'articolo 215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di idoneita' del veicolo di interesse storico e collezionistico alla riammissione in circolazione, disciplinate dall'articolo 5 del presente decreto e del relativo allegato.