IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada",
VISTO in particolare l'articolo 60 in materia, tra l'altro, di
disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in
specie il comma 5 relativo ai requisiti per la circolazione su strada
degli stessi;
VISTO l'articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante
"Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada", recante
disposizioni applicative al citato articolo 60;
VISTO in particolare il comma 5 dell'articolo 215 da ultimo citato
che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli
stessi al punto F, lettera b) dell'appendice V al Titolo III del Reg.
Es., prescrizioni che - a tutt'oggi - non sono state dettate;
CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del Regolamento
di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme esecutive con
riferimento all' art. 227 del Reg. Es. rubricato "Caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi";
CONSIDERATO altresi' che ai sensi dell'art. 227 da ultimo citato le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad
accertamento e di cui all'appendice V sono stabilite con Decreto del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture
e dei Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;
VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso", come modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
149, ed in particolare l'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3,
recanti rispettivamente l'equiparazione di un veicolo fuori uso ad un
rifiuto, l'indicazione della casistica ai sensi della quale un
veicolo e' classificato fuori uso e la previsione della deroga per i
veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico a condizione
di un'adeguata conservazione ;
RITENUTA l'opportunita' di disciplinare i requisiti per la
circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia
sotto il profilo dell'accertamento dell'adeguato modo di
conservazione richiesto dal citato decreto legislativo n. 209/2003,
come modificato, sia sotto il profilo della verifica delle
prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215, co. 5, Reg.
Es.;
VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di "Controllo tecnico
di veicoli a motore e loro rimorchi" ed in particolare l'art. 4,
comma 3, che prevede che gli Stati membri possono, previa
consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo
per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico;
VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di "Regolamento
recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore
e loro rimorchi", con il quale e' stata data attuazione alla
summenzionata direttiva 96/96/CE;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme
in materia ambientale" , ed in particolare l'articolo 184, comma 2,
lett. l);
VISTO infine l'articolo 229 del citato decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione
disposti dalla legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie
del Codice della Strada sono recepite con decreti dei Ministri della
Repubblica, secondo le rispettive competenze;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante
disposizioni in materia di "Revisione periodica dei motoveicoli e dei
ciclomotori";
SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI;
ESPLETATA la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427, nonche' ai fini di quanto previsto dall'articolo 4,
comma 2, della direttiva 96/96/CE;
DECRETA
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo
o autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi
dell'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) registri: uno dei soggetti individuati dall'articolo 60, comma
4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo
Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;
c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il
certificato di cui all'articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo Codice
della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato
da uno dei registri, e disciplinato dall'articolo 4 del presente
decreto;
d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui
all'articolo 215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada"
e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di
idoneita' del veicolo di interesse storico e collezionistico alla
riammissione in circolazione, disciplinate dall'articolo 5 del
presente decreto e del relativo allegato.