ART. 2 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente decreto disciplina modalita' e procedure: 
    a) per l'iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di
acquisire  la  qualifica  di   veicolo   di   interesse   storico   e
collezionistico; 
    b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di  interesse
storico e collezionistico precedentemente cessati dalla  circolazione
o di origine sconosciuta; 
    c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i  veicoli
di interesse storico e collezionistico. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a  veicoli
che siano repliche ex-novo, ancorche' fedeli, di veicoli di interesse
storico e collezionistico.