ART. 2 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina modalita' e procedure: a) per l'iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico; b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta; c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorche' fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.