ART. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina modalita' e procedure:
a) per l'iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di
acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e
collezionistico;
b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse
storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione
o di origine sconosciuta;
c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli
di interesse storico e collezionistico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli
che siano repliche ex-novo, ancorche' fedeli, di veicoli di interesse
storico e collezionistico.